Conto riassuntivo imposta di soggiorno: irregolare senza i conti dei singoli gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 95 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva incaricato della riscossione e del riversamento assume la qualità di agente contabile ed è singolarmente tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione. Il conto riassuntivo previsto dall’art. 140, primo comma, ultima parte, del codice di giustizia contabile non attribuisce al compilatore la qualità di agente contabile, non comporta maneggio di denaro pubblico e non sostituisce i conti individuali, dei quali costituisce mero riepilogo. Esso deve perciò riportare, nella colonna delle riscossioni, la sommatoria dei dati dichiarati dai singoli gestori e, in quella dei versamenti, la sommatoria degli importi registrati nei medesimi conti. Il ricorso al solo dato delle reversali di incasso in tesoreria, in funzione correttiva dei conti degli agenti, tradisce la natura riassuntiva del prospetto e ne impone la declaratoria di irregolarità.

Il Fatto

Il Comune di San Vito di Cadore affida la gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018 a una dipendente dell’ufficio tributi, che redige un unico conto riepilogativo degli incassi effettuati da sessantanove gestori di strutture ricettive. Il conto viene depositato il 25 febbraio 2020, oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione.

Il magistrato istruttore rileva che il conto espone riscossioni per oltre ottantamila euro e versamenti pari a zero, mentre dai conti delle strutture acquisiti in istruttoria risultano incassi complessivi di importo nettamente inferiore. L’ente sostiene che l’adempimento sia assolto con l’approvazione del rendiconto e qualifica la dipendente come agente contabile di fatto. La questione arriva davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiamata a valutare la regolarità del conto reso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva. Alla luce della disciplina applicabile, il gestore della struttura ricettiva incaricato di riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno è agente contabile e risponde singolarmente del proprio conto, come affermato dalle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM. Su questa base il Collegio esclude che la dipendente comunale potesse essere considerata agente della riscossione.

Quanto alla natura del documento, la Corte chiarisce la funzione del conto riassuntivo. La norma consente di unificare in un unico prospetto i conti giudiziali di gestioni omogenee, senza far venir meno l’individualità di ciascuna gestione e la correlativa responsabilità. Il compilatore non assume la veste di agente contabile, non ha il maneggio del denaro e si limita a elencare i conti altrui, parificandoli nel loro complesso.

Il Collegio esclude pertanto che ricorra lo schema agente principale e subagente dell’art. 192 del regolamento di contabilità dello Stato, come pure quello dell’art. 188. La fattispecie va ricondotta all’art. 625 del regolamento di contabilità dello Stato, che consente la riassunzione dei conti dei consegnatari erariali, ma richiede che i conti dei singoli contabili siano trasmessi alla Corte insieme ai prospetti. Nel caso concreto quei conti non sono stati depositati.

Il profilo non è formale. L’agente ha riportato nella colonna delle riscossioni solo le somme riversate mese per mese in tesoreria, con divergenze significative rispetto alla sommatoria dei versamenti dichiarati nei conti dei gestori. Il dato di tesoreria avrebbe dovuto costituire il parametro di verifica, non il contenuto del conto. L’inserimento dei soli incassi in tesoreria ha determinato una ingerenza di fatto nella gestione e ha fatto venir meno la finalità riassuntiva del prospetto.

La Sezione rileva poi ulteriori irregolarità: conti privi di annotazione di arrivo, quarantasette conti senza il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, colonne non compilate, mancanza di scritture di apertura e di quadratura. La parificazione non risulta avvenuta, né il visto apposto sul conto riassuntivo può sostituire la parifica dei singoli conti. Neppure il rendiconto consiliare menziona i conti degli agenti riscossori.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., la sua omissione non integra condizione di procedibilità, ma ne è rimarcata l’obbligatorietà: l’inadempimento è addebitabile all’amministrazione, non all’agente. Il conto è dichiarato irregolare; non è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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