Cessazione materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale in ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 30 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato nelle more del processo, non residuando alcuna utilità per il ricorrente. Ai fini delle spese di lite opera il principio di soccombenza virtuale: se l’esecuzione satisfattiva è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso, la parte pubblica va condannata al pagamento delle spese, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario che l’abbia espressamente richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 52/2023 della Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, che gli aveva riconosciuto il trattamento pensionistico di reversibilità. Il ricorso mirava a far accertare la mancata esecuzione del giudicato e a conseguire la condanna dell’INPS al pagamento del trattamento, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre agli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio, l’Istituto ha documentato di aver concesso la pensione di reversibilità a decorrere dal 1/10/2018, con pagamento disposto con valuta 07/10/2024, accantonando sugli arretrati l’importo netto di €. 20.809,07 a titolo di recupero delle somme già corrisposte a titolo di invalidità civile. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza il difensore del ricorrente ha confermato il corretto adempimento, concordando sulla cessazione, ma ha insistito per la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si concentra su due profili: la verifica dell’effettiva esecuzione del giudicato e il regolamento delle spese processuali. Sul primo, il Giudice Monocratico delle Pensioni rileva che dagli atti versati e dalla concorde dichiarazione della parte ricorrente emergono i presupposti per la cessazione della materia del contendere: l’INPS ha dato piena attuazione alla sentenza n. 52/2023, riconoscendo la prestazione con decorrenza 1/10/2018 e procedendo al pagamento.
Quanto alle spese, pur essendo venuta meno la soccombenza sostanziale per effetto dell’adempimento, la Corte applica il principio di soccombenza virtuale. Il criterio dirimente è di ordine temporale: l’esecuzione satisfattiva dell’INPS è intervenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Senza l’iniziativa giudiziale del pensionato, il giudicato sarebbe rimasto ineseguito.
Tale rilievo giustifica la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario che l’ha espressamente richiesta. La decisione conferma l’orientamento per cui la sopravvenienza satisfattiva non elide il diritto della parte alla rifusione dei costi sopportati per attivare la tutela esecutiva del giudicato.
Il dispositivo dichiara dunque la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, mandando alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Nota della Redazione
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