Estinzione del processo per rinunzia agli atti nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 54 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia agli atti del ricorso, intervenuta dopo la rimessione alla Corte costituzionale e a seguito del rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sulla medesima materia, determina l’estinzione del processo. Il giudice contabile, in composizione monocratica, dichiara l’estinzione e nulla dispone per le spese. La pronuncia si fonda sulla sopravvenuta cessazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, conseguente alla definizione della questione pregiudiziale di costituzionalità.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, chiedendo il riconoscimento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo 2023, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze rispetto alle somme percepite e al risarcimento del danno.
Oggetto della domanda è la legittimità della parziale rivalutazione introdotta dalla legge n. 197/2022, art. 1, commi 309 e 310, attuata con le determinazioni assunte dall’ente nel gennaio 2023. La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanza n. 33/2024, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, ha preso atto dell’intervenuta definizione del giudizio costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 29 gennaio 2025, depositata il 14 febbraio 2025, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la medesima disposizione sottoposta al suo esame.
La pronuncia del Giudice delle leggi ha inciso sull’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio. La difesa dei ricorrenti ha, quindi, dichiarato di rinunziare alla prosecuzione del presente giudizio, chiedendo la pronuncia di estinzione del processo.
Il giudice contabile ha qualificato la rinunzia agli atti come causa di estinzione del processo, dichiarandola con la sentenza in esame. La declaratoria consegue alla cessazione della materia del contendere, determinata dal venir meno dell’interesse alla decisione sulla questione già definita dalla Corte costituzionale.
Nulla è stato disposto per le spese. La parte resistente non si è costituita in giudizio e nessuna attività difensiva risulta svolta dalla stessa. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, in composizione monocratica.
Nota della Redazione
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