Danno all’immagine e patteggiamento: irrilevanza probatoria ma condizione di proponibilità (Corte dei Conti Sez. II App. n. 207 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato né può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Essa conserva tuttavia il valore di fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice contabile, utilizzabile come indizio che, unito ad altri elementi, può fondare la prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. La stessa sentenza, per espressa equiparazione di legge, integra ancora il presupposto di proponibilità dell’azione per danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, restando irrilevante l’estinzione del reato e di ogni effetto penale ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., perché la responsabilità amministrativa ha natura civilistico-risarcitoria e non sanzionatoria.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un consigliere regionale, già amministratore e tesoriere di un gruppo consiliare, chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine arrecato alla Regione, quantificato in euro 250.000. Il presupposto era una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., passata in giudicato, con cui al medesimo era stata applicata la pena di due anni di reclusione per peculato continuato ex artt. 81 e 314 cod. pen., previa restituzione integrale del profitto.
La Sezione giurisdizionale regionale ha accolto parzialmente la domanda, condannando l’appellante al pagamento di euro 50.000, oltre accessori. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto appello, dolendosi, tra l’altro, dell’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento come prova e della sua idoneità a integrare il presupposto dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato anzitutto il primo motivo, respingendolo. Il Collegio ha chiarito che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., pur escludendo l’efficacia di giudicato e di prova della sentenza di patteggiamento, non ha azzerato il principio della circolarità delle prove e non priva il giudice contabile del potere di attribuire a quella decisione il valore di indizio, idoneo, se riscontrato, a fondare la prova presuntiva. Sul punto richiama Sez. II Appello n. 222 del 2024.
Nel caso concreto la Corte ha rilevato che la responsabilità non poggia esclusivamente sulla sentenza penale, ma su plurimi elementi indiziari convergenti e non smentiti, tratti dal materiale del giudizio penale, dalla denuncia di danno erariale e dagli articoli di stampa. Ha richiamato gli artt. 94 e 95 cod. giust. cont., osservando che l’appellante si è limitato a contestare l’utilizzabilità della pronuncia penale senza negare i fatti, e ha ritenuto inverosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che un innocente accetti una condanna a due anni e un ingente risarcimento. Richiama sul punto Sez. II Appello n. 233 del 2024 e n. 28 del 2025.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso che la riforma Cartabia incida sulla proponibilità dell’azione per danno all’immagine. La sentenza di patteggiamento, pur priva di efficacia di giudicato nel giudizio contabile, resta equiparata a una sentenza irrevocabile di condanna al solo fine di integrare il presupposto di cui all’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, come precisato da Sez. II Appello n. 222 del 2024 e n. 91 del 2025. L’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera solo nella sfera penale e non tocca l’azione erariale.
La Corte ha poi respinto il quarto motivo, confermando la giurisdizione contabile anche nei confronti dei consiglieri regionali, non essendo configurabile alcuna distinzione tra dipendenti e amministratori pubblici (Cass., Sez. Un., n. 10768 del 2019). Il quinto motivo è stato rigettato rilevando che il danno all’immagine, pur non sussistendo in re ipsa, può essere provato per presunzioni e non richiede disfunzioni organizzative, mentre il clamor fori incide al più sulla quantificazione. La riduzione operata in primo grado è stata giudicata congrua. Infine, il sesto motivo è stato respinto per l’autonomia tra responsabilità amministrativa e penale, con esclusione della violazione del ne bis in idem, e nessuno spazio è stato riconosciuto al potere riduttivo, data la natura dolosa della condotta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta