Conto di tesoreria regolare nonostante la relazione dell’organo di controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 103 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non integra una condizione di procedibilità dell’esame del conto giudiziale, diversamente da quanto vale per la parificazione. Essa costituisce tuttavia un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto e rimane un adempimento obbligatorio, la cui omissione genera responsabilità in capo all’ente. La relazione deve provenire da un soggetto terzo rispetto all’agente contabile e dare conto delle verifiche svolte. Un documento depositato tardivamente che si limiti a elencare le fasi procedimentali, senza indicare le verifiche e le loro modalità, non è idoneo a far ritenere evaso l’adempimento. Le carenze dell’adempimento, incombendo sull’ente, non sono imputabili all’agente contabile, che va discaricato.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto n. 79025 presentato dalla banca quale tesoriere del Comune per la gestione del servizio di tesoreria comunale relativa al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

All’esito dell’istruttoria il Magistrato istruttore ha rilevato la regolarità formale e sostanziale della gestione, la concordanza delle risultanze con le scritture dell’ente e l’avvenuto passaggio delle consegne in contraddittorio, senza riserve. Ha però segnalato il mancato deposito, unitamente al conto parificato, della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., sottoponendo comunque il conto all’esame del Collegio in quanto conto di ultima gestione dell’agente. Il Comune ha depositato la relazione solo in data 19 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la relazione di deferimento e conferma che il conto risulta compilato in conformità delle disposizioni di legge e regolamentari. La gestione appare regolare e non emergono irregolarità ostative all’approvazione. Dal verbale di passaggio di gestione risulta inoltre operata la riconciliazione del fondo di cassa con le risultanze della Tesoreria Provinciale dello Stato, senza riserve o eccezioni.

Quanto all’omesso deposito iniziale della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto, sulla cui natura la Sezione si è più volte pronunciata. Esso non integra una condizione di procedibilità dell’esame del conto, a differenza della parificazione, ma ne resta rimarcata l’obbligatorietà e la correlata responsabilità in caso di omissione.

In linea con l’orientamento delle Sezioni territoriali, la relazione costituisce un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze contabili. Richiamando una propria precedente ordinanza, il Collegio ribadisce che la relazione è resa dall’organo di controllo interno, il quale deve essere terzo rispetto all’agente contabile, e dovrebbe dare conto delle verifiche svolte: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture dell’ente, tipologia di entrate e uscite, ogni evenienza idonea ad alterare l’assetto contabile.

Alla luce di tali coordinate, il documento depositato dal Comune, seppur tardivamente, non appare idoneo a far ritenere evaso l’adempimento: si tratta della mera elencazione delle fasi procedimentali successive alla presentazione del conto, priva di indicazioni sulle verifiche e sulle loro modalità. Il Collegio precisa che l’adempimento incombe sull’ente e che le sue carenze non sono imputabili all’agente.

Il conto è quindi approvato e l’agente ammesso a discarico, con accertamento delle rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *