Improcedibile il conto del tesoriere privo di parificazione e approvazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 64 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto davanti alla Corte dei conti, il conto giudiziale del tesoriere di ente locale può essere esaminato solo se il deposito sia stato preceduto dalla parificazione da parte dell’amministrazione. La parificazione è condizione di procedibilità dell’esame del conto e non può essere promossa o sanata dal giudice designato, essendo venuto meno il potere di regolarizzazione già previsto dall’art. 28 R.D. n. 1038/1933, abrogato dall’art. 4, allegato 3, d.lgs. n. 174/2016. Parimenti ostativa è la mancanza del provvedimento di approvazione del conto. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., invece, pur obbligatoria, non costituisce condizione di procedibilità e la sua omissione non è imputabile all’agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto è investita del giudizio di conto relativo alla gestione del tesoriere di un Comune, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, ultima gestione dell’agente a seguito di convenzione non prorogata.

Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rileva che il conto è stato depositato tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 226 TUEL e che la parificazione con le scritture contabili dell’ente è intervenuta solo in data 26 marzo 2025, dopo il deposito. La gestione sostanziale appare regolare e non risultano contestazioni al tesoriere. L’agente, costituitosi, chiede il discarico, sostenendo che la censura sul mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno riguarda un obbligo dell’amministrazione, non dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Dal 1 gennaio 2015 il modello di rendicontazione del tesoriere degli enti locali, già previsto dal d.P.R. n. 194/1996, è stato sostituito, per effetto dell’art. 77 del d.lgs. n. 118/2011, dall’allegato 17 al medesimo decreto, articolato nei modelli 17/1, 17/2 e 17/3. Nel caso esaminato la sezione del modello 17/3 relativa alla concordanza con la tesoreria provinciale non è stata compilata, ma è stata integrata in istruttoria.

Il profilo decisivo è però un altro. L’art. 140, comma 3, c.g.c. stabilisce che la costituzione in giudizio dell’agente avviene ex lege con il deposito del conto, il quale, ai sensi del primo comma, deve essere munito dell’attestazione di parifica. Coerentemente, l’art. 139, comma 2, c.g.c. prescrive che il deposito avvenga previa parificazione. Le Sezioni Riunite n. 4/2020/CONS hanno ribadito l’imprescindibilità della parificazione per il deposito e per l’esame giudiziale del conto.

Da ciò discende l’impossibilità di promuovere la regolarizzazione da parte del giudice designato: l’art. 28 R.D. n. 1038/1933, che la prevedeva, è stato espressamente abrogato. L’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina del resto l’esame del conto al previo accertamento dell’avvenuta parificazione. È quindi irrilevante la parificazione intervenuta, ora per allora, in data 26 marzo 2025.

Il Collegio rileva inoltre che il conto non è supportato da alcun provvedimento di approvazione: la delibera consiliare richiamata approva il rendiconto dell’esercizio, ma non annovera tra i suoi contenuti il conto del tesoriere, né lo include negli allegati.

Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., essa è adempimento distinto dalla parificazione e, secondo l’orientamento della Sezione, non integra una condizione di procedibilità, pur restando obbligatoria e costituendo elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze del conto. Poiché l’obbligo non grava sull’agente, la sua omissione non può essergli imputata. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, senza statuizione sulle spese in assenza di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *