Aliquota 2,44% quota retributiva vigili del fuoco in sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 14 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trova applicazione l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiama le più favorevoli disposizioni dettate per il personale militare. Conseguentemente, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, non va calcolata con l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, ma tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’opzione legislativa opera anche a prescindere dal successivo passaggio del Corpo nell’area contrattuale civilistica.
Il Fatto
Un ex dipendente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, transitato nei ruoli tecnici, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato. Il ricorrente ha dedotto di appartenere alla categoria dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 non potevano far valere diciotto anni di anzianità contributiva, per i quali opera il sistema misto. Ha chiesto l’applicazione, per le quote A e B, dell’aliquota del 2,445% annuo prevista per il personale militare, con pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione.
L’INPS non ha contestato i fatti costitutivi della domanda, sostenendo la necessità del decreto dell’amministrazione di appartenenza, non pervenuto, e qualificandosi come mero ordinatore secondario di spesa. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nelle more è deceduto il ricorrente e si è costituito in giudizio l’erede, facendo proprie le domande.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero. Poiché il trattamento pensionistico è anteriore al passaggio della decretazione diretta all’INPS, l’Istituto opera come ordinatore secondario di spesa e la presenza in giudizio dell’amministrazione di appartenenza è corretta.
È stata dichiarata inammissibile l’eccezione di prescrizione, in quanto formulata in modo generico, senza l’indicazione dei criteri oggettivi di calcolo del termine.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, già all’entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973, era inquadrato nell’ordinamento civile, essendo stati soppressi i Corpi provinciali con la legge n. 439/1961. Tuttavia, l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, collocato nel Titolo III, Capo II dedicato al personale militare, prevede espressamente l’applicazione delle più favorevoli disposizioni militari. Non è dunque corretto applicare alle quote A e B l’aliquota del 35% dettata dall’art. 44 per il personale civile.
La tesi trova conferma nella circolare INPDAP n. 40 del 13.9.2005, che richiama l’art. 11, comma 2, della legge n. 850/1973, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 402/1987. Prive di pregio sono le contrarie argomentazioni fondate sull’evoluzione del regime lavoristico culminata nel d.lgs. n. 139/2006. La giurisprudenza contabile è pressoché unanime, da ultimo con Sez. II Centr., sent. n. 53/2024.
Quanto alla determinazione dell’aliquota, il Giudice ha richiamato le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che per il personale cessato con oltre venti anni e con anzianità tra i quindici e i diciotto anni al 31.12.1995 hanno fissato il coefficiente nel 2,44% annuo, e la successiva n. 12/2021, che ha esteso il criterio a chi al 31.12.1995 vantava anzianità inferiore a quindici anni. Il ricorrente rientrava nel sistema misto, sicché la quota retributiva va ricalcolata con il coefficiente indicato. Il ricorso è stato così accolto, con condanna dell’INPS e del Ministero, in solido, al pagamento delle differenze sugli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.