Giurisdizione tributaria sulla defiscalizzazione della pensione per residenti esteri (Corte dei Conti Sez. I App. n. 158 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo e copre l’intero rapporto di quiescenza, con tutte le questioni relative alla sussistenza del diritto, alla misura, alla decorrenza e a ogni situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento. Tale perimetro non si estende però alle controversie che investono esclusivamente l’assoggettamento fiscale della prestazione, ancorché finalizzate a ottenerne la restituzione. Quando la domanda concerne la defiscalizzazione del trattamento pensionistico in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni, la cognizione appartiene al giudice tributario, restando estranea alla giurisdizione contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, residente all’estero e iscritto all’AIRE, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla defiscalizzazione del trattamento pensionistico per l’anno 2018, con condanna dell’Inps al pagamento delle differenze maturate e degli oneri accessori. A fondamento della domanda ha invocato la convenzione tra l’Italia e lo Stato di residenza, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388, e l’art. 2 del TUIR, deducendo di risiedere stabilmente all’estero da oltre centottantatré giorni e di essere iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice tributario. L’appellante ha contestato la declaratoria sostenendo che la domanda avesse ad oggetto la misura della pensione, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice contabile. L’Inps ha ribadito il difetto di giurisdizione e, in via subordinata, l’insussistenza della propria legittimazione passiva, agendo quale sostituto d’imposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo relativo alla giurisdizione e lo ritiene infondato. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui al giudice contabile è devoluto l’intero rapporto pensionistico controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte in quanto identificativi della causa petendi e del petitum. Il perimetro della giurisdizione si estende a tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza, come affermato dalle pronunce della Sezione I App. n. 91/2025 e n. 82/2024 e della Sezione II App. n. 86/2025.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la giurisdizione contabile in materia di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento della materia: sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come nel caso della legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati o della misura della prestazione previdenziale.
Nel caso in esame, tuttavia, il Collegio rileva che non viene in rilievo la misura del trattamento pensionistico, né la qualificazione del rapporto, ma esclusivamente gli aspetti afferenti all’assoggettamento fiscale. La stessa parte appellante fonda la pretesa sulla convenzione internazionale, ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388, che all’art. 1 è finalizzata a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire l’evasione fiscale, prevedendo che le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente siano imponibili soltanto in quello Stato.
Ne consegue che la controversia ha natura tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Il Collegio ritiene pertanto immune da censure la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti resa dal giudice territoriale, con integrale conferma della sentenza impugnata. L’appello è rigettato.
Attesa la natura processuale della pronuncia, il Collegio dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non dovendosi provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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