Conto giudiziale dei titoli azionari e disponibilità giuridica del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 89 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria di un ente pubblico non è il soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale, bensì colui che ne detiene la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti connessi alla partecipazione. Nei Comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve dare conto non solo della consistenza dei titoli e delle relative variazioni, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il conto reso da soggetto non legittimato è pertanto improcedibile.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni della società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, dopo aver rilevato l’esistenza di un più recente orientamento giurisprudenziale in materia, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sul rilievo che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e, dunque, non legittimato a renderlo.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. Il punto di partenza è la constatazione che l’agente contabile consegnatario di azioni non svolge una mera attività di detenzione, ma un’attività di gestione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale.

Da qui la giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, ha precisato che il consegnatario va individuato non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica. Il riferimento è alle pronunce di sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020, n. 17 del 2010 e n. 20 del 2024, di sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012 e di sez. Molise n. 64 del 2017, tutte citate nel provvedimento.

Con specifico riguardo agli enti locali, la Corte evidenzia che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile. La conclusione è avvalorata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Da tale qualificazione discende il contenuto del conto, che deve comprendere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. La Sezione precisa inoltre che il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché nel caso di specie il conto è stato reso da un soggetto privo della veste di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante il tenore della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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