Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 13 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile sospeso per la definizione di una questione di legittimità costituzionale, artt. 107 e 111 CGC impongono alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Il decorso di quel termine senza riassunzione produce l’estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, CGC. La pronuncia della Corte costituzionale che definisce negativamente la questione pregiudiziale fa cessare la sospensione e fa decorrere il termine per la prosecuzione, indipendentemente dall’interesse sostanziale delle parti.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti militari in congedo e residenti in Lombardia, percepiscono una pensione mensile lorda superiore a quattro volte il trattamento minimo INps. Essi hanno agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, per ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2023 e 2024 secondo il meccanismo a scaglioni previsto dalla legge n. 234/2021, contestando la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022.
Dopo aver invitato l’Istituto previdenziale a disapplicare la norma, i ricorrenti hanno chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dell’allegazione fattuale e sostenendo la manifesta infondatezza della questione.
Con ordinanza n. 38 dell’11.12.2024 il Giudice ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, già investita della medesima questione da altre Sezioni, assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 19/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 19.2.2025. Da quella data è cessata la causa di sospensione e ha iniziato a decorrere il termine per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice richiama l’art. 107 CGC, secondo cui, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti debbono chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, la fissazione dell’udienza in prosecuzione. Il successivo art. 111 CGC prevede che il processo si estingue qualora le parti non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi dal 19.2.2025. I ricorrenti, con memoria depositata il 13.1.2026, hanno dato atto che la pronuncia della Corte costituzionale aveva risolto negativamente la questione e che era venuto meno l’interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione con compensazione integrale delle spese.
Il Giudice applica il principio per cui l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, comma 4, CGC. La circostanza che la parte abbia perso interesse alla decisione non elide il carattere perentorio del termine né consente la riattivazione tardiva del processo. Quanto alle spese, il comma 8 dell’art. 111 CGC le lascia a carico delle parti che le hanno sostenute. Il ricorso è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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