Conto giudiziale dei titoli azionari: legittimato è il gestore con disponibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 88 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e quote di partecipazione di un ente locale è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non quello che ne ha la mera disponibilità materiale. Tale veste spetta a chi, per legge o per delega, esercita i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente nelle riunioni sociali. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la qualifica di agente contabile grava sul sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da chi non riveste tale qualifica.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che, secondo un orientamento più recente della giurisprudenza contabile, alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il direttore generale qualificarsi come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimazione a rendere il conto di titoli azionari. Richiamando il consolidato orientamento contabile, precisa che il consegnatario dei titoli e delle quote va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La giurisprudenza citata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — ha chiarito che, per il Comune, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. A conferma, l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 stabilisce che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte estende il principio ai titoli cc.dd. dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per i quali persiste l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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