Pensione privilegiata di reversibilità a domanda e decorrenza arretrati (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 151 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di pensione privilegiata indiretta (di reversibilità) è liquidato a domanda e non d’ufficio, quando il coniuge defunto godeva del diritto previdenziale privilegiato alla corresponsione dell’assegno rinnovabile di ottava categoria. Trova quindi applicazione il terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui, per le liquidazioni a domanda presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Non è invocabile l’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina le ipotesi di riversibilità d’ufficio. Ne consegue il rigetto della domanda di arretrati fatta valere dalla data del decesso.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge di un ex dipendente del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato) cessato dal servizio per inabilità e deceduto, agisce in giudizio chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità e la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento con decorrenza dalla data del decesso del coniuge (indicata come 01.02.2012) o da altra data antecedente a giugno 2024, oltre agli arretrati.
L’INPS si è costituita eccependo che il trattamento era stato aggiornato con il cedolino di giugno 2024, ma che con quel rateo erano già stati erogati gli arretrati maturati dal 1° agosto 2023, e che il dies a quo degli arretrati va fissato alla data di presentazione della domanda telematica, in applicazione del terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. In precedenza, un ricorso della stessa ricorrente era stato dichiarato inammissibile per mancata presentazione della domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
La controversia non concerne l’an o la misura del trattamento pensionistico indiretto, già riconosciuto dal Ministero dell’Interno e liquidato dall’INPS, ma esclusivamente il dies a quo di decorrenza dello stesso. La ricorrente contesta la liquidazione degli arretrati solo da giugno 2024, mentre l’Istituto deduce l’avvenuta corresponsione degli arretrati dal 1° agosto 2023.
La Corte ritiene fondata la prima eccezione dell’INPS, riscontrata dal provvedimento di riliquidazione del 2 aprile 2024, in cui è indicato il calcolo degli arretrati maturati dal 01/08/2023 al 31/12/2023 e dal 01/01/2024 al 31/05/2024.
Anche la seconda eccezione è accolta. Richiamando la precedente pronuncia della stessa Sezione, resa tra le medesime parti e sul medesimo trattamento, il giudice osserva che il trattamento privilegiato indiretto è liquidato a domanda e non d’ufficio, poiché il coniuge, al momento del decesso, godeva del diritto previdenziale privilegiato alla corresponsione dell’assegno rinnovabile di ottava categoria. Tale affermazione trova conferma nel decreto del Ministero dell’Interno del 2 marzo 2023, con cui è stata riconosciuta l’interdipendenza tra la causa del decesso e l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, su parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Su questa base, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 93 del d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda le ipotesi di riversibilità d’ufficio, e applica il terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. Il diritto della ricorrente è sorto il 1° febbraio 2012, ma la domanda di liquidazione della pensione di privilegio indiretta è stata presentata solo il 31 luglio 2023, dopo il riconoscimento ministeriale dell’interdipendenza. Di conseguenza il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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