Cessazione della materia del contendere da recupero indebito pensionistico venuto meno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 12 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per effetto di una sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, dell’indebito originariamente contestato al pensionato determina la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio, quando il fatto sopravvenuto sia idoneo a soddisfare in modo pieno ed irreversibile il diritto azionato. L’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, è espressamente recepito nel processo tributario e in quello amministrativo e trova applicazione nel processo giuscontabile in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, c.g.c. Il regolamento delle spese giudiziali segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che sussistano i presupposti per la loro integrale compensazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° settembre 2017, ha impugnato dinanzi alla Corte dei conti il provvedimento con cui l’INPS aveva disposto il recupero di somme corrisposte in eccedenza sul trattamento pensionistico per il periodo dal 1° settembre 2017 al 30 aprile 2022, quantificate in € 5.873,35 al lordo. Il recupero era fondato sull’asserita eccedenza della pensione annua lorda e della tredicesima mensilità rispetto al dovuto.
Proposto ricorso amministrativo e respinto il gravame il 22 febbraio 2023, la pensionata ha adito il giudice contabile chiedendo la declaratoria di illegittimità del recupero e la restituzione di quanto eventualmente trattenuto. L’INPS, costituendosi, ha dedotto che l’indebito era venuto meno per effetto di una nuova riliquidazione del 17 maggio 2024, dalla quale erano scaturiti arretrati che avevano assorbito la somma in precedenza contestata.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce anzitutto l’istituto della cessazione della materia del contendere. Esso si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione della controversia e le parti, dandosi reciprocamente atto del mutamento sostanziale, sottopongano al giudice conclusioni conformi, secondo il principio espresso da Cass. Sez. Lavoro n. 2063 del 2014 e Cass. civ. Sez. III n. 16150 del 2010.
In assenza di tale accordo, è sufficiente che una sola parte alleghi un fatto sopravvenuto e che il giudice lo reputi satisfattivo del diritto azionato. Ne deriva il venir meno dell’interesse ad agire e dell’interesse a un risultato utile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto, come chiarito da Cass. n. 6676 del 2015.
La Corte sottolinea che, sotto il profilo sostanziale e soggettivo, occorre comunque l’avvenuta soddisfazione piena ed irreversibile del diritto esercitato, richiamando Cass. n. 1378 del 2012 e Corte dei conti, Sez. II app. n. 92 del 2018. L’istituto, di creazione giurisprudenziale, è stato recepito nella normativa processuale tributaria dall’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e, con applicazione dal 1° gennaio 2026, dall’art. 95 del d.lgs. n. 175/2024, nonché in quella amministrativa dall’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010.
Tale fattispecie trova applicazione anche nel processo giuscontabile, in forza dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. Il suo verificarsi estingue il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, venendo meno l’interesse a una decisione. Nel caso concreto, sussistono i presupposti: l’indebito è venuto meno per effetto della nuova riliquidazione, circostanza confermata dalla stessa ricorrente.
Quanto alle spese, il giudice ne dispone l’integrale compensazione, rilevando che si è trattato di una mera rideterminazione dell’importo pensionistico conseguente alla progressiva sistemazione dei dati retributivi, sfociata in un credito a favore della ricorrente. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.