Il controllo sulla gestione del Green New Deal tra garanzie SACE e misure MIMIT (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 44 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione, ai sensi dell’art. 3, c. 4, l. n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi. Nell’ambito del Green New Deal, la gestione delle garanzie concesse dal MEF tramite SACE S.p.a. richiede un’attività di controllo effettiva e non meramente formale da parte del Ministero, che deve verificare la rendicontazione del gestore. La misura gestita dal MIMIT, basata su un meccanismo di co-finanziamento bancario, ha suscitato un limitato interesse tra le imprese, anche per la complessità procedurale, in contrasto con gli intenti di semplificazione del legislatore. La partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio o di debito, prevista dall’art. 1, c. 87, l. n. 160/2019, non è mai stata attivata, non essendo stata adottata la relativa disciplina attuativa.

Il Fatto

La legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) ha istituito un Fondo per il Green New Deal italiano, con una dotazione complessiva di 4,2 miliardi di euro per il periodo 2020-2023, finalizzato a sostenere progetti di riduzione delle emissioni di gas serra. Il Fondo è alimentato dal capitolo 7473 e da proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (capitolo 2577). La misura prevede due distinti ambiti di intervento: il primo, gestito dal MEF, attraverso la concessione di garanzie alle imprese tramite SACE S.p.a. (art. 64 del d.l. n. 76/2020); il secondo, gestito dal MIMIT, tramite finanziamenti agevolati a valere sul FRI e contributi a fondo perduto (art. 1, c. 90, l. n. 160/2019). La Corte dei conti ha svolto un’indagine sulla governance e sull’utilizzo delle risorse, in un’ottica di efficacia, efficienza ed economicità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accertato che, per quanto riguarda la gestione MEF, il Ministero ha optato esclusivamente per lo strumento della garanzia, non attivando la partecipazione in quote di capitale di rischio o di debito. La gestione delle garanzie è stata affidata a SACE S.p.a., che opera in qualità di pubblica amministrazione nell’ambito del procedimento amministrativo. Tra il 2020 e il 2023, SACE ha deliberato un numero crescente di garanzie, con un importo finanziato complessivo stimato in circa 13.372 milioni di euro. Tuttavia, la Corte ha rilevato criticità nell’attività di controllo del MEF, che ha fornito direttamente solo i dati relativi al 31 dicembre 2023, nonostante le richieste istruttorie, e ha inviato rendicontazioni non utili ai fini di un controllo di gestione.

La Sezione ha evidenziato che il quadro normativo attribuisce a SACE S.p.a. la responsabilità esclusiva dell’istruttoria per la concessione delle garanzie, limitando il ruolo del Ministero a un controllo indiretto. Tale assetto si differenzia dagli schemi di garanzia previsti dal Temporary Framework, nei quali le banche erano tenute a obblighi di rendicontazione periodica per garantire la tracciabilità dei finanziamenti. La Corte ha anche verificato che le somme stanziate sul capitolo 7473, non utilizzate per le garanzie, sono state conservate come residui e successivamente cancellate, con le risorse destinate ad altri interventi dal MEF.

Per quanto concerne la misura gestita dal MIMIT, la Corte ha constatato che, nonostante la disponibilità di 750 milioni di euro, sono state presentate solo 34 domande di agevolazione, di cui 13 decretate e 9 non ammesse. Il Ministero ha ammesso che la misura è stata poco interessante per gli operatori economici, anche per la complessità procedurale, legata alla necessità di un finanziamento bancario obbligatorio e alla verifica del merito di credito. La Sezione ha evidenziato che l’iter di accoglienza è strutturalmente diluito nel tempo, richiedendo il convenzionamento di una pluralità di banche finanziatrici con MIMIT-ABI-CDP.

La Corte ha infine rilevato che i tempi istruttori sono stati influenzati dalle modifiche ai criteri di valutazione e dalla ridefinizione del modello di calcolo dell’ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), che hanno richiesto molteplici interazioni con CDP e banche finanziatrici, ritardando l’avvio delle istruttorie di merito al maggio 2023. Tutte le misure sono state influenzate da congiunture economiche avverse e da programmazioni alternative maggiormente competitive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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