Conto dei titoli azionari, irregolare l’omessa scritturazione di tutte le partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 372 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari e partecipazioni degli enti locali deve essere reso in forma unitaria: l’ente non può frazionarlo in conti separati per ciascuna partecipazione in assenza di una previsione del regolamento interno di contabilità giustificata da specifiche esigenze gestionali, e non può omettere la scritturazione di alcuna partecipazione. La disponibilità giuridica, e non quella materiale, individua l’agente contabile: in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste è assunta dal Sindaco, che esercita ex lege i diritti del socio ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175/2016. L’utilizzo in apertura di esercizio del criterio del valore nominale, in luogo del criterio del patrimonio netto imposto dal principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, rende il conto irregolare. La mancata sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne non integra irregolarità quando la gestione scrutinata non sia l’ultima del contabile. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è irregolarità riferibile all’amministrazione, non all’agente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per il periodo 01.01.2020-31.12.2020, depositato nel giugno 2021. Il conto riguarda la sola partecipazione nella società controllata, con l’indicazione del valore nominale in apertura.

Il magistrato istruttore rileva discordanze contabili e carenze: valore in apertura non coincidente con il conto del patrimonio, omessa scritturazione di alcune partecipate, assenza della relazione dell’organo interno, mancato verbale di consegne. Chiede la valutazione collegiale ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. L’amministrazione e l’agente invocano la riunione dei giudizi e il discarico; il Pubblico Ministero conclude per l’irregolarità e il non discarico senza addebito, non risultando ammanchi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio conferma la correttezza della sottoscrizione del conto da parte del Sindaco, pur in assenza di formale provvedimento di nomina. Il consegnatario dei titoli azionari va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica e non materiale, poiché svolge un’attività di gestione, rappresenta l’ente nelle assemblee ed esercita i diritti connessi alla partecipazione. In mancanza di dirigenti delegati, tale veste spetta al Sindaco, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175/2016.

Nel merito il conto è irregolare sotto un duplice profilo. Quanto alla omessa scritturazione di tutte le partecipazioni, il Collegio rileva che l’amministrazione ha scisso l’unitarietà del conto in conti separati per ciascuna partecipazione. L’art. 233 d.lgs. n. 267/2000 presuppone l’unicità del conto e della documentazione allegata. Il frazionamento è ammesso solo a fronte di un’espressa previsione del regolamento interno giustificata da esigenze gestionali specifiche, nella specie non allegate né dall’agente né dall’ente. Inoltre la partecipazione nella Fondazione non è stata riportata in alcun conto, e ciò costituisce ulteriore irregolarità.

Quanto alla seconda censura, la discrasia tra il valore in apertura e quello in chiusura è riconducibile al non corretto uso in apertura del criterio del valore nominale. La difformità, meramente compilativa, è stata superata dall’adeguamento al criterio del patrimonio netto, imposto dal principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011.

Non integra invece irregolarità la mancata sottoscrizione del verbale di consegna: dall’istruttoria emerge un’ulteriore gestione del contabile fino alla proclamazione del nuovo Sindaco, sicché la gestione scrutinata non è l’ultima e i relativi profili andranno valutati nelle sedi proprie.

La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è irregolarità ascrivibile all’amministrazione e non all’agente. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, per genericità dei motivi e assenza di dati sensibili o di imputazioni lesive dell’onore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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