Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 197 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale, con riguardo ai beni del consegnatario diversi dai beni mobili o dalle materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario ai sensi del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa, quando la gestione non involga beni soggetti a custodia secondo gli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato e nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale del consegnatario di beni del Comune di omissis, relativo all’esercizio finanziario 2020 e depositato il 20 settembre 2023. Si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
Il giudizio di conto viene iscritto presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte. La Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che il Collegio deve risolvere è dunque se, in presenza di un conto qualificato come conto del consegnatario, sussista effettivamente l’obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ma la Corte non si ferma alla forma: verifica se la gestione rappresentata corrisponda effettivamente a quella che quel modello è destinato a documentare.
La gestione oggetto del conto, osserva il Collegio, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Manca, in altri termini, il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
La conclusione della Procura regionale è ritenuta conforme alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio: non è configurabile, con riguardo a tali beni, un obbligo di resa del conto giudiziale. I precedenti citati — tra gli altri, la stessa Sezione n. 217/2018 e varie Sezioni regionali — confermano l’orientamento costante.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio in epigrafe. Alla pronuncia in rito consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non statuisce sulle spese, proprio in ragione della natura processuale della decisione.
Nota della Redazione
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