Rito abbreviato contabile, estinzione del giudizio e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 186 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 CGC ha funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità contabile e mira a garantire all’erario l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. Il pagamento, in unica soluzione e nel termine perentorio fissato dal collegio con il decreto di ammissione, della somma determinata a titolo risarcitorio comporta la definizione del giudizio con sentenza ai sensi del comma 8 della norma. Il collegio deve comunque provvedere sulle spese di giudizio, non essendo consentito lasciarle a carico delle parti che le hanno sostenute né dichiarare la mancanza di luogo a pronuncia. La comparazione delle rispettive posizioni processuali avviene secondo il principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna del convenuto ove dagli atti emerga con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio il convenuto, Sindaco di un Comune all’epoca dei fatti, per ottenere il risarcimento di un danno complessivo di € 47.655,87, di cui € 6.055,87 a titolo di danno patrimoniale per violazione del nesso sinallagmatico ed € 41.600,00 per danno all’immagine. La notizia di danno derivava da una nota della Guardia di Finanza con cui si comunicava che il convenuto, accusato dei reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., era stato tratto in arresto. Seguiva condanna con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., divenuta definitiva.

Il convenuto, premesso di avere già risarcito il danno patrimoniale diretto, ha chiesto di essere ammesso al rito abbreviato con il versamento di € 20.800,00, pari al 50% dell’importo addebitatogli a titolo di danno all’immagine, allegando il parere favorevole della Procura. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto, determinando la somma dovuta e fissando il termine perentorio per il versamento in unica soluzione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda gli effetti del pagamento della somma determinata in sede di ammissione al rito abbreviato e il regime delle spese di giudizio. Il collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 130 CGC, che al comma 1 consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di presentare a pena di decadenza nella comparsa di risposta richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il comma 6 demanda al collegio la deliberazione sulla richiesta con decreto in camera di consiglio, con motivazione sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il comma 7 impone di determinare la somma e di fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, nonché di stabilire l’udienza camerale nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.

Nella specie il convenuto ha provato l’adempimento mediante la produzione della ricevuta del bonifico e della documentazione contabile attestante l’incasso da parte dell’Amministrazione. Il pubblico ministero nulla ha eccepito sull’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto di ammissione. Il collegio, preso atto del pagamento, procede quindi alla definizione del giudizio ai sensi del comma 8.

Sul governo delle spese la Corte osserva che la norma non consente, diversamente da quanto previsto dall’art. 111 CGC per i casi di estinzione, che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute; né è possibile dichiarare la mancanza di luogo a pronuncia, come previsto dall’art. 110 CGC in caso di rinuncia agli atti. Non sussistono i presupposti per la compensazione di cui all’art. 31, comma 3, CGC. Il collegio aderisce all’orientamento secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale e, in ossequio ad esso, pone le spese a carico del convenuto, risultando dagli elementi probatori in atti la responsabilità per l’illecito ascritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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