Contributi autotrasporto, onere di storno del soggetto attuatore e responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 82 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di azioni formative finanziate con contributi pubblici è gravato, in ragione della propria qualificata posizione, dall’obbligo di comunicare all’amministrazione erogante tutte le circostanze rilevanti ai fini della rendicontazione, comprese le spese che, per effetto di rettifiche successive, avrebbero dovuto essere stornate dalla rendicontazione già presentata. L’omessa comunicazione di tali storni integra una condotta illecita causalmente idonea a determinare un danno erariale, consistente nella concessione di un contributo in misura più elevata rispetto a quella che si sarebbe conseguita ove l’obbligo fosse stato assolto. In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la posizione del soggetto attuatore e degli organi della persona giuridica privata inseritisi in via di fatto nel procedimento di utilizzazione di risorse pubbliche fonda il rapporto di servizio e, con esso, la giurisdizione della Corte dei conti. L’accertamento contabile è autonomo rispetto agli esiti dei processi penali e alle pronunce di assoluzione o di non luogo a procedere pronunciate in altre sedi.
Il Fatto
La Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura regionale condotte causative di danno all’erario riferibili a due Consorzi, al legale rappresentante di uno di essi e al consigliere delegato alla formazione dell’altro, in relazione all’asserito indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto.
Secondo l’atto di citazione, un Consorzio aveva conferito a un altro, con scrittura privata mai portata a conoscenza del Ministero, l’incarico di soggetto attuatore, con un compenso pari al 10% dei costi ammissibili. Il Consorzio attuatore avrebbe presentato la domanda e la rendicontazione dei costi senza comunicare la successiva nota di credito, così mantenendo in rendicontazione spese che avrebbero dovuto essere stornate. La Procura ha chiesto la condanna in solido al risarcimento complessivo di € 1.510,57.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto scrutinato ex officio la sussistenza della giurisdizione contabile. Si è osservato che il rapporto di servizio implica la compartecipazione del soggetto agente all’attività e all’organizzazione dell’amministrazione, specie mediante l’uso di beni e risorse pubbliche. Tale relazione funzionale sussiste anche per chi abbia svolto un effettivo ruolo nell’iter procedimentale di accesso a contributi pubblici, secondo una nozione sostanziale e non formale di “agenti” di cui all’art. 52, comma 1, R.D. n. 1214 del 1934.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, per incardinare la giurisdizione, che al convenuto sia contestato di essersi inserito in via di fatto nell’iter di realizzazione del programma pubblico, concorrendo alla produzione del danno erariale (Cass. civ., Sez. Un. n. 1994 del 2022). L’inserimento della persona fisica nell’espletamento di un’apposita delega ne determina l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, insieme alla persona giuridica (Cass. civ., Sez. Un. n. 20434 del 2009).
Quanto a uno dei Consorzi, la Sezione ha dato atto della definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all’art. 130, comma 8, c.g.c., previo versamento della somma determinata con decreto, ritenuta congrua in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.
Per gli altri convenuti, la Corte ha ritenuto adeguatamente provate le condotte illecite. Dalla piattaforma probatoria emerge l’accordo che conferiva l’incarico di soggetto attuatore, la presentazione della domanda e della rendicontazione, nonché l’omessa comunicazione al Ministero della nota di credito. L’onere di comunicazione grava sul soggetto attuatore, per come delineato dalla normativa di settore (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 83 del 2009; D.M. n. 138 del 2012), dall’accordo inter partes e dal principio di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., nonché dai canoni di collaborazione e buona fede.
Il danno erariale è stato ravvisato nella concessione di un contributo in misura più elevata rispetto a quanto si sarebbe conseguito ove l’obbligo di comunicazione fosse stato assolto. L’omessa comunicazione ha determinato il mancato storno di spese dalla rendicontazione. La Corte ha escluso che i precedenti penali richiamati dal convenuto possano vincolare il convincimento, attesa l’autonomia del processo contabile. Preso atto del pagamento della somma già versata, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per tale importo, con condanna in solido alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, oltre alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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