Morte dell’imputato dopo il ricorso: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 12999 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 cod. pen. e 69 cod. proc. pen. Il giudice di legittimità non è chiamato ad alcuna valutazione sul merito dell’impugnazione, poiché la causa estintiva sopravvenuta prevale su ogni altra questione e travolge il provvedimento impugnato. In caso di pluralità di imputati, la morte di uno di essi determina l’annullamento senza rinvio limitatamente alla sua posizione, restando distinta la sorte degli altri ricorsi. Sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, le censure che tendono a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa al giudice di legittimità, non essendo consentito dedurre il travisamento del fatto né operare una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 24/04/2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Gela del 24/10/2023, con cui due imputati erano stati dichiarati responsabili di reati edilizi e condannati alla pena di due mesi di arresto e a un’ammenda. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: i primi tre incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; il quarto sul diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; il quinto, con riferimento alla posizione di uno solo dei ricorrenti, sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.

Nel corso del giudizio di legittimità è sopravvenuta la morte di uno degli imputati, risultante da certificato trasmesso alla Corte. La questione che si pone al collegio è quindi duplice: da un lato, la sorte del ricorso proposto dal ricorrente defunto; dall’altro, l’ammissibilità dei motivi proposti dall’altro imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la morte dell’imputato è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Questo dato fattuale, documentato dal certificato di morte trasmesso agli atti, impone l’applicazione della disciplina codicistica: il combinato disposto degli artt. 150 cod. pen. e 69 cod. proc. pen. determina la estinzione del reato e, con essa, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale posizione.

Il principio non ammette deroghe legate all’eventuale fondatezza dei motivi: la causa estintiva sopravvenuta rende superfluo ogni esame del merito dell’impugnazione. La Corte non procede quindi ad alcuna valutazione dei motivi proposti dal ricorrente deceduto, poiché la morte dell’imputato assorbe ogni questione e impone la caducazione del provvedimento impugnato nei suoi confronti.

Quanto all’altro ricorrente, i motivi di ricorso sono dichiarati inammissibili. Le censure proposte, con le quali si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, nonché il diniego di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. Esse mirano a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

La Corte ribadisce che non è consentito dedurre il travisamento del fatto, posto che al giudice di legittimità resta precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Richiama sul punto i precedenti delle Sez. 6 n. 27429 del 2006, Sez. 5 n. 39048 del 2007 e Sez. 6 n. 25255 del 2012, nonché l’ulteriore orientamento secondo cui al giudice di legittimità non è consentito operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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