Sequestro preventivo mezzo leasing e onere vigilanza terzo proprietario (Cass. pen. Sez. 3 n. 6286 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato di sottrazione all’accisa, il legittimato alla restituzione, quale l’utilizzatore in leasing, deve allegare e dimostrare di non aver potuto prevedere l’illecito impiego del bene e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. La motivazione che fonda l’adozione della misura sulla base dell’assenza di tali prove non è apparente ed è insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, il sequestro del mezzo di proprietà di un terzo, avendo natura sanzionatoria, richiede un vaglio di proporzionalità che il giudice di merito deve esplicitare, raffrontando il valore del bene con l’entità dell’imposta evasa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Gorizia rigettava l’istanza proposta dall’utilizzatore in leasing di un autocarro, sequestrato in via preventiva nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995. Il veicolo era stato impiegato da un dipendente della società per il trasporto di tabacco lavorato estero (TLE) sottratto al pagamento delle accise. Il Tribunale riteneva la buona fede del legale rappresentante, ma ravvisava un difetto di vigilanza nell’impiego del mezzo da parte di terzi.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il soggetto terzo, deducendo la violazione di legge per l’erronea applicazione dei principi in tema di vigilanza e per la mancata motivazione in punto di proporzionalità della misura rispetto al valore del bene, ritenuto di molto superiore all’imposta evasa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, rammentando che avverso i provvedimenti cautelari reali il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di legge, nella cui nozione rientrano anche i vizi di motivazione solo se radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza. Ha quindi verificato la legittimazione del ricorrente, quale avente diritto alla restituzione sulla base del contratto di leasing, che gli attribuisce la disponibilità materiale del bene.
Nel merito, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 504/1995, che estende al mezzo di trasporto la confisca doganale, e l’art. 301, terzo comma, d.P.R. n. 43/1973, il quale applica le disposizioni dell’art. 240 cod. pen. ai mezzi appartenenti a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. La posizione di terzo estraneo era stata riconosciuta dal Tribunale, che tuttavia aveva negato la prova dell’osservanza dell’obbligo di vigilanza.
La Corte ha ritenuto la censura non pertinente, poiché non contestava la prima ratio decidendi dell’ordinanza impugnata: l’utilizzo abituale del mezzo per trasporti illeciti, la deviazione del tragitto e l’assenza di qualsivoglia sistema di controllo da parte della società, elementi tutti che denotavano l’inadempimento dell’onere di vigilanza. Tale motivazione è stata giudicata congrua e non apparente.
La Corte ha infine respinto la seconda doglianza, confermando la natura punitivo-sanzionatoria della confisca e la conseguente necessità di un vaglio di proporzionalità, che nel caso di specie risultava adeguatamente motivato con il raffronto tra l’imposta evasa e il valore del mezzo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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