Incendio boschivo tra commissiva trasgressione e regola cautelare non scritta (Cass. pen. Sez. 4 n. 3339 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta colposa che si sostanzia nella trasgressione di un divieto, anziché nella violazione di un comando di attivarsi, ha natura commissiva e non omissiva. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del nesso causale, il giudizio controfattuale non deve essere condotto secondo i criteri probabilistico-statistici propri della causalità omissiva ex art. 40 cpv. cod. pen., ma valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva. In tema di reati colposi derivanti dall’esercizio di un’attività pericolosa, la violazione di una regola cautelare non scritta può essere legittimamente contestata come colpa generica; l’individuazione della regola violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa ex post, ma deve discendere da un processo ricognitivo che verifichi la prevedibilità ed evitabilità dell’evento “ex ante”. Il legale rappresentante della ditta incaricata di uno spettacolo pirotecnico assume una specifica posizione di garanzia, che impone un obbligo di diligenza e attenzione maggiore rispetto alle attività comuni. È inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo di ricorso che deduca la mancata applicazione di una circostanza attenuante, quando l’effettivo esercizio del relativo potere-dovere non sia stato sollecitato dalla parte in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

Il Fatto

Il Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità penale di due coniugi, rispettivamente titolare di una ditta individuale licenziataria del Comune per l’accensione di fuochi artificiali e pirotecnico responsabile dell’accensione, per il reato di cui agli artt. 113 e 423-bis, secondo comma, cod. pen. Ai due imputati si contestava di aver provocato, per colpa, un incendio boschivo, non avendo adottato le idonee misure di prevenzione e di contrasto alle fiamme sviluppatesi a seguito dello spettacolo pirotecnico. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di condanna, evidenziando la sussistenza del nesso causale tra l’accensione dei fuochi e l’incendio e la mancata adozione delle misure necessarie a prevenirlo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del primo motivo, volto a contestare la natura della condotta e l’accertamento del nesso causale. La Corte ha precisato che l’ipotesi accusatoria era riferita a una condotta colposa commissiva, consistita nell’accensione dei fuochi senza il rispetto delle prescrizioni imposte dalla licenza. Tale precisazione rende aspecifiche le deduzioni difensive basate sui principi elaborati per i reati omissivi, in quanto, quando l’agente trasgredisce un divieto, il giudizio controfattuale non deve essere compiuto chiedendosi se l’evento si sarebbe verificato in presenza della condotta impeditiva, ma se si sarebbe comunque verificato in assenza della condotta commissiva, richiamando i precedenti giurisprudenziali conformi.

Quanto all’individuazione della regola cautelare violata, la Corte ha osservato come fosse stata contestata un’ipotesi di colpa generica per l’esercizio di un’attività pericolosa, quale quella pirotecnica. L’assunzione di una posizione di garanzia da parte degli imputati imponeva un dovere di diligenza e attenzione più elevato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente individuato la concreta regola cautelare in una prospettiva ex ante, facendo riferimento al mancato rispetto delle prescrizioni della licenza comunale circa il posizionamento dei punti di innesco e la predisposizione di una squadra antincendio. La menzione dell’inadeguatezza della squadra non costituiva un ulteriore profilo di colpa omissiva, ma serviva ad argomentare la preesistenza della regola cautelare e l’imperita modalità di esercizio dell’attività.

La Corte ha, inoltre, disatteso le critiche sulla ricostruzione fattuale delle dinamiche dell’innesco. Richiamando la giurisprudenza sulla c.d. doppia sentenza conforme, ha ricordato che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e che, in sede di legittimità, possono essere presi in considerazione solo rilievi che attengano alla corretta applicazione della legge. La ricostruzione dei giudici di merito, basata su testimonianze oculari e rilievi fotografici che avevano individuato il punto di innesco, non presentava vizi motivazionali. La mera reiterazione delle censure proposte in appello non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità, una volta esclusa la sussistenza di cause alternative dovute a fattori eccezionali.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., introdotta dalla legge n. 155 del 2021, in quanto la questione non era stata devoluta nel giudizio di merito. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una circostanza attenuante non può costituire motivo di ricorso se non sollecitato dalla parte, almeno in sede di conclusioni, secondo il principio richiamato (Sez. 4, n. 29538 del 2019, Rv. 276596 – 02). I ricorsi sono stati, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 113 c.p.

Tutte le 21 sentenze sull'art. 113 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *