Critica politica e nomine clientelari: la scriminante prevale sul limite della continenza (Cass. pen. Sez. V n. 23025 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di diffamazione, il diritto di critica politica, riconducibile all’art. 21 Cost. e all’art. 10 CEDU, opera come scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen. quando concorrono la verità del fatto, la continenza delle espressioni e l’interesse sociale alla conoscenza del fatto. Nel dialogo tra esponenti politici, il requisito della verità subisce un temperamento e la continenza tollera toni aspri e incisivi, purché pertinenti al tema e non tradotti in gratuita aggressione della persona. Chi riveste una posizione pubblica di rilievo è esposto a una critica tanto più penetrante quanto maggiore è il potere esercitato. L’immunità dei consiglieri regionali ex art. 122, quarto comma, Cost. richiede invece un nesso concreto con l’esercizio della funzione e la sostanziale coincidenza con dichiarazioni rese in sede istituzionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 marzo 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari del 5 aprile 2024, che condannava il ricorrente alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione per il delitto di diffamazione aggravata. Il fatto riguardava un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’imputato, con cui lo stesso commentava un articolo di giornale pubblicato il giorno precedente sul proprio sito. Nel post erano formulate critiche alle nomine effettuate dal presidente della Regione Puglia presso una società partecipata regionale, definite clientelari, e si insinuava che la sostituzione di un dirigente fosse dipesa da ragioni personali anziché da interessi pubblici.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 595 cod. pen. e dell’art. 21 Cost., la mancanza di motivazione sui limiti della continenza nella critica politica e l’omessa valutazione dell’immunità prevista dall’art. 122 Cost. e dall’art. 38 dello Statuto della Regione Puglia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto i requisiti che rendono operativa la scriminante della critica, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Il diritto di critica, in ogni sua manifestazione, esige la verità del fatto, la continenza del giudizio e l’interesse sociale alla conoscenza del fatto oggetto di valutazione. Viene ricordato che, a differenza della cronaca, la critica esprime una valutazione, sicché la distinzione tra i due diritti, proprio sul piano della verità del fatto, tende a scolorare, giacché entrambe le esimenti richiedono un fondamento fattuale reale.
La Corte sottolinea che, in materia di critica politica, la verità del fatto assume un rilievo attenuato, perché i giudizi e le valutazioni esprimono inevitabilmente connotazioni soggettive e opinabili. La critica non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, poiché interpreta fatti di pubblico interesse contribuendo al libero svolgimento della vita democratica.
Quanto alla continenza, il Collegio chiarisce che essa non va intesa solo in senso formale, come astensione da espressioni grevi, ma anche in senso sostanziale, quale rispetto della dignità altrui. Tuttavia, nella valutazione della continenza occorre tenere conto del complessivo contesto dialettico. Le valutazioni possono assumere toni tanto più incisivi quanto più rilevante è la posizione pubblica del destinatario: quanto maggiore è il potere esercitato, tanto più ampia è l’esposizione alla critica, sia da parte dell’opposizione politica sia dei cittadini.
Applicando tali coordinate, la Corte riconosce l’idoneità offensiva delle espressioni usate, poiché presentavano un esponente politico come ispirato a logiche clientelari. Nondimeno, le frasi si inserivano in una contesa tra il presidente della Regione e un consigliere regionale di opposizione. Esse non presentavano quel tratto di gratuita aggressione alla persona, avulso dalla fisiologica contrapposizione politica, che costituisce il limite del legittimo esercizio della critica. I fatti non erano totalmente inventati né piegati a mera denigrazione.
Del pari infondata è la censura sull’immunità dei consiglieri regionali. L’art. 122, quarto comma, Cost. e la corrispondente previsione statutaria operano solo per opinioni con chiaro nesso con l’esercizio delle funzioni, anche se extra moenia, purché riconoscibili come manifestazione dell’attività istituzionale, con sostanziale coincidenza di contenuti rispetto a dichiarazioni istituzionali antecedenti. Nel caso concreto non risultava che la pubblicazione fosse collegata a una specifica iniziativa istituzionale, con conseguente esclusione dell’ambito applicativo dell’immunità. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
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Nota della Redazione
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