Contraddittorio e aiuto di Stato: onere di allegazione della posizione individuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11924 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere, nelle more del giudizio di appello, della decisione della Commissione Europea che qualifica illegittimo un aiuto di Stato integra ius superveniens di cui il giudice deve tenere conto, senza che ciò determini violazione del contraddittorio. La parte che intenda opporre la legittimità dell’agevolazione in relazione alla propria posizione individuale ha l’onere di allegare e provare le eccezioni espressamente previste dalla decisione sovranazionale, segnatamente il rientro nei limiti del regolamento «de minimis» o in altro regolamento di esenzione ovvero la deroga di cui all’art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E.. La censura che investa la prescrizione del credito non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda l’omesso esame di un fatto inteso come preciso accadimento storico-naturalistico, non già di questioni o argomentazioni. Il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un privato, destinatario di un preavviso di fermo fondato su una cartella esattoriale non impugnata per premi INAIL relativi al triennio 1990/1992, agiva per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, deducendo l’estinzione del credito dell’Istituto per effetto della definizione agevolata del debito fiscale e contributivo, con versamento del 10% dell’intero ammontare ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo sopravvenuto un fatto estintivo del debito successivo alla formazione del titolo. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, respingeva la domanda, applicando la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 e qualificando il beneficio come aiuto di Stato non consentito. Avverso tale pronuncia il privato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’INAIL resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, poiché la Corte territoriale avrebbe applicato i principi della decisione europea senza provocare sul punto alcun confronto, precludendo la dimostrazione della legittimità dell’agevolazione in relazione alla posizione individuale. La Corte ha giudicato il motivo infondato.
Il Collegio ha osservato che, trattandosi di ius superveniens, tanto il giudice quanto le parti non solo potevano ma dovevano tenerne conto. Il ricorrente, per sua stessa deduzione, aveva depositato note difensive in data successiva alla decisione europea: in quella sede avrebbe dovuto allegare che, nella specie, l’aiuto non era illegittimo perché ricorrevano le eccezioni espresse dalla decisione sovranazionale, e avrebbe dovuto chiedere alla Corte d’Appello di provare fatti divenuti indispensabili solo in applicazione della nuova regola giuridica.
La decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, pur qualificando le agevolazioni come aiuti incompatibili ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del T.F.U.E., ne ammetteva l’erogazione a livello individuale in due ipotesi alternative: il rientro nei limiti del regolamento «de minimis» applicabile o in altro regolamento di esenzione, oppure la deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, del T.F.U.E.. Tali profili, ha rilevato la Corte, non erano illustrati nel motivo, con la conseguenza che non poteva ritenersi integrata la denunciata violazione del contraddittorio.
Il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prescrizione del credito INAIL dopo la notifica della cartella. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: nel paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non è inquadrabile una censura concernente la prescrizione, poiché la nozione di fatto richiamata concerne un preciso accadimento storico-naturalistico e non le questioni o argomentazioni.
Quanto al terzo motivo, relativo alle spese liquidate secondo soccombenza, la Corte ha ribadito che il mancato esercizio del potere di compensazione non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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