Compensazione spese e rispetto del principio della domanda nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 21345 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le spese processuali dei singoli gradi di giudizio vanno liquidate secondo l’esito finale della lite, salva la possibilità di compensazione totale o parziale. Tale regola cede dinanzi al principio della domanda e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, ove la parte vittoriosa abbia espressamente chiesto la compensazione delle spese per un determinato grado, il giudice del rinvio non può applicare per quel grado il criterio della soccombenza, condannando la controparte alla rifusione. La qualificazione dell’accesso al fondo ex art. 843 cod. civ. non consente di imporre modifiche forzose alla proprietà esclusiva altrui; il giudice può valutare soluzioni alternative che contemperino gli interessi delle parti.

Il Fatto

I comproprietari di un appartamento al piano terra di una villetta bifamiliare, titolari anche delle parti comuni, agivano contro il proprietario esclusivo dell’appartamento sovrastante, del vano scale, del sottotetto e di una cantina. Chiedevano di accertare il diritto di passare, ex art. 843 cod. civ., attraverso le proprietà esclusive del convenuto per raggiungere il tetto comune, installarvi pannelli solari e un’antenna, e verificare le travi portanti. Domandavano inoltre l’allargamento della botola di accesso al sottotetto e il risarcimento dei danni da illegittimo rifiuto.

Il Tribunale rigettava le domande per asserito giudicato. La Corte d’Appello, prima con la sentenza n. 2432/2002 — che si era pronunciata solo sulla competenza — e poi con la sentenza n. 735/2020, ridimensionava l’eccezione ma rigettava ugualmente le domande, sul presupposto che l’allargamento della botola costituisse innovazione da sottoporre all’assemblea condominiale. Dopo un primo annullamento con rinvio, la causa tornava davanti alla Corte d’Appello di Brescia, che nuovamente rigettava le domande degli attori e li condannava alle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. Da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi ruotano attorno all’omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione asseritamente apparente, in relazione all’accesso al sottotetto attraverso la botola esistente. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile la sola anomalia che si traduce in violazione di legge, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva n. 32000 del 2022, che hanno circoscritto alle sole ipotesi “insanabili” e “insuperabili” la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione rilevanti. Il vizio è quello dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, che il ricorrente deve indicare analiticamente nel “fatto”, nel “dato” da cui risulta, nel “come” e “quando” è stato discusso e nella sua decisività.

Nel caso concreto, la Corte rileva che la domanda di passare per il solo vano scala al fine di affacciarsi dalla botola — senza entrare nel sottotetto — non era mai stata proposta in via giudiziale, sicché non è configurabile alcuna omessa pronuncia. Quanto all’accesso al sottotetto senza allargamento, la ridotta dimensione della botola, confermata dalla CTU, integra un fatto notorio: essa non consente il transito di una persona adulta in condizioni di sicurezza. Il giudice di merito si è attenuto alla domanda proposta, accertando la mancanza di un percorso praticabile per raggiungere il tetto comune senza imporre modifiche non consentite dall’art. 843 cod. civ..

La Corte esclude inoltre la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Non basta dedurre che il giudice abbia attribuito maggior forza a una prova piuttosto che a un’altra, poiché ciò rientra nel prudente apprezzamento. La soluzione alternativa della piattaforma telescopica dall’esterno costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo è invece fondato. Il proprietario esclusivo aveva chiesto, nel giudizio di rinvio, la compensazione delle spese del primo giudizio di legittimità, aderendo al motivo del ricorso principale. La Corte d’Appello, applicando il criterio della soccombenza per quel grado, ha violato il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza va cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: le spese di quel giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio, mentre quelle del giudizio di rinvio restano regolate secondo la prevalente soccombenza degli attori, in assenza di specifico motivo di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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