Contributo causale del danneggiato e responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 18981 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora un evento dannoso sia causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, la possibile incidenza causale di una concausa imputabile a un terzo non riduce la responsabilità del danneggiato verso il creditore del risarcimento. La regola dell’art. 2055 cod. civ. attribuisce responsabilità solidale verso il danneggiato e relega la graduazione delle colpe ai rapporti di regresso interni tra i corresponsabili. L’eventuale inidoneità del guard rail avrebbe potuto assumere rilievo solo in un giudizio promosso verso il custode o l’ente proprietario della strada, non per limitare in via causale la responsabilità di chi ha concorso al fatto con colpa. Ne segue che il danneggiato risponde del danno nella sua interezza, salvo regresso verso gli altri corresponsabili.
Il Fatto
Un dipendente della società resistente, alla guida di un autocarro, fuoriusciva dal guard rail dello svincolo e cadeva nella scarpata sottostante. La società, datrice di lavoro, agiva contro il dipendente per accertarne la responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Bologna accolse la domanda, ritenendo che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla disattenzione o sonnolenza del conducente, mentre il lieve sovraccarico non aveva inciso significativamente. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 26/03/2021, rigettò il gravame. Il dipendente propose ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi in particolare del mancato esame del possibile contributo causale del guard rail inidoneo al contenimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il secondo motivo, reputandolo ragione più liquida. Il ricorrente censurava il capo di sentenza che, pur ammettendo in astratto una possibile concausa del danno, non aveva valutato quale concausa dovesse ritenersi prevalente secondo l’id quod plerumque accidit.
La Corte richiama l’ordinanza n. 12974 del 2020, che a sua volta invoca Cass. n. 30921 del 22/12/2017 e Cass. n. 2480 del 01/02/2018: in tema di responsabilità civile, ove il danno sia causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva la minore entità del danno che sarebbe derivata da una serie causale alternativa. La condotta del danneggiato che interagisce con la cosa va valutata in base al grado di incidenza causale e al dovere di ragionevole cautela, ex art. 1227, comma 1, cod. civ.
Il passaggio centrale riguarda la funzione dell’art. 2055 cod. civ.: esso attribuisce responsabilità solidale verso il danneggiato, lasciando al rapporto interno tra corresponsabili la ripartizione delle quote. La graduazione delle colpe opera dunque solo nei rapporti di regresso, non già per limitare in via causale, verso il danneggiato, la responsabilità di ciascun autore delle condotte concausali.
Applicando tale regola, il Collegio osserva che la rilevanza causale delle condizioni del guard rail non avrebbe potuto ridurre la responsabilità del ricorrente verso la resistente. L’inidoneità del guard rail sarebbe stata un “fatto inesistente” sul piano causale nei suoi confronti e avrebbe potuto assumere rilievo soltanto in un’eventuale pretesa risarcitoria verso l’ente proprietario della strada. Il danno va quindi risarcito in toto dal ricorrente, salvo regresso ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.
L’infondatezza del secondo motivo assorbe il primo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in € 3.900 (di cui € 200 per esborsi), e con atto di sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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