Notifica cartella e prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi (Cass. civ. Sez. V n. 14415 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., con la conseguenza che il perfezionamento della notifica, per il destinatario, richiede il ricevimento della raccomandata informativa, o, se anteriore, il decorso di dieci giorni dalla spedizione; non è sufficiente la sola spedizione. La declaratoria di illegittimità costituzionale opera retroattivamente e incontra il solo limite dei rapporti esauriti, non estendendosi a una notifica ancora controversa. In tema di obbligazioni tributarie, ove la definitività della pretesa non derivi da una sentenza passata in giudicato, le sanzioni si prescrivono in cinque anni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e gli interessi in cinque anni ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in ragione del principio di unitarietà del termine.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un avviso di intimazione notificatogli dal concessionario, deducendo l’omessa o irregolare notificazione delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, ravvisando provata solo in parte la notificazione delle cartelle. La CTR Campania ha poi parzialmente riformato la decisione, ritenendo legittime le notifiche, definitivo il credito e inammissibili le censure di merito, con articolata pronuncia sui termini di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi; le Agenzie hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale su un unico motivo, incentrato sulla prescrizione del diritto camerale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il sistema dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973: la notificazione degli atti impositivi segue il rito dell’art. 140 cod. proc. civ. quando siano noti residenza e indirizzo del destinatario, ma la consegna non sia possibile per la sua temporanea irreperibilità; segue invece la disciplina della lettera e) quando il messo ne accerti il trasferimento in luogo sconosciuto. Rispetto a tali principi nulla ha innovato la Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha soltanto uniformato le modalità di notifica delle cartelle a quelle degli atti di accertamento.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui, in caso di irreperibilità relativa, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti dell’art. 140 cod. proc. civ., incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa. La Corte sottolinea che l’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità incontra il limite dei rapporti esauriti, ma la notifica non è un rapporto autonomo e il suo consolidamento è ancora controverso: accogliere la tesi opposta vanificherebbe l’effetto retroattivo delle pronunce additive.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: il contribuente non ha trascritto né localizzato le relate di notifica delle cartelle. La Corte ribadisce che l’indirizzo del destinatario può differire dalla residenza anagrafica e che la convivenza del consegnatario genera una presunzione relativa superabile solo con prova contraria, non fornibile mediante mere risultanze anagrafiche.
Il terzo motivo è accolto. In assenza di giudicato, sanzioni e interessi seguono il termine quinquennale: rispettivamente ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. Gli interessi acquistano autonomia una volta sorti, prescindendo dalla natura dell’obbligazione principale. Il ricorso incidentale è invece respinto: il diritto camerale è obbligazione periodica e soggiace alla prescrizione quinquennale.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, anche per la verifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Nota della Redazione
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