Notifica appello al domicilio digitale del difensore risultante dal ReGindE (Cass. civ. Sez. V n. 9573 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 opera ex lege in associazione alla persona del destinatario risultante dai pubblici registri e si aggiunge all’indirizzo fisico del difensore domiciliatario, quale modalità operativa alternativa di notificazione. Ne deriva che non è invalida la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notifica, dal ReGindE, non ostandovi che l’elezione di domicilio contenuta negli atti indichi un diverso indirizzo PEC riferibile al medesimo difensore e divenuto successivamente non più attuale.
Il Fatto
L’amministrazione doganale notificava a una società un avviso di accertamento per maggiori diritti doganali per dazio e i.v.a. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso rilevando il difetto di motivazione dell’accertamento rispetto alle osservazioni della contribuente.
L’amministrazione proponeva appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio lo dichiarava inammissibile per mancata prova della rituale notificazione, nel termine e con le forme telematiche, rilevando che la notifica era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio in primo grado. L’amministrazione ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della validità della notificazione dell’atto di appello eseguita presso l’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario risultante dai pubblici registri, anziché presso quello indicato nell’elezione di domicilio effettuata negli atti di primo grado.
Il Collegio muove dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, che disciplina il domicilio digitale del difensore. Il domicilio digitale è attivo ex lege in associazione alla persona del destinatario risultante dai pubblici registri e si aggiunge, parimenti ex lege, all’indirizzo fisico. Se il destinatario è il difensore domiciliatario, il suo domicilio digitale si affianca al suo indirizzo fisico quale modalità operativa in alternativa utilizzabile dal notificante, con uguale valenza.
Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza di legittimità richiamata. La Corte cita Cass. n. 1982 del 2020, secondo cui resta valida la notificazione eseguita presso la cancelleria ove il destinatario abbia eletto domicilio, eventualmente in associazione a quello digitale. Richiama altresì Cass. n. 39970 del 2021, che ammette la notificazione a mezzo PEC al domiciliatario, poiché il domicilio digitale concorre con quello fisico. Sulla scorta di Cass. n. 27183 del 2022, si afferma che non sussiste alcun obbligo, per il difensore, di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, trattandosi di dato già risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi tramite l’Indice nazionale.
Il Collegio conforta la conclusione con l’evoluzione del quadro normativo. L’art. 125 cod. proc. civ., nelle formulazioni vigenti a partire da quella introdotta dall’art. 45-bis d.l. n. 90 del 2014, ha eliminato la previsione della necessaria indicazione dell’indirizzo PEC del difensore, proprio in quanto dato pubblico.
Su queste basi la Corte enuncia il principio: non è invalida la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione, dai pubblici registri, non ostandovi che l’elezione di domicilio contenga l’indicazione di un diverso indirizzo PEC riferibile al medesimo difensore e rivelatosi successivamente non più attuale. La CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di appello e per le spese.
Nota della Redazione
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