Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 2267 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, perché la regola dell’intrasmissibilità posta dall’art. 8 d.lgs. n. 472/1997 è corollario del principio di responsabilità personale codificato nell’art. 2 del medesimo decreto. Il credito erariale nascente da una violazione riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione. Ne consegue che il decesso del contribuente, sopravvenuto nel giudizio di legittimità relativo all’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, determina il venir meno dell’interesse alla pretesa erariale e la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il proprio appello, ritenendo che l’atto di irrogazione delle sanzioni fosse stato notificato tardivamente, oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997.

Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente controricorrente decede e i suoi eredi intervengono in causa, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che la sanzione irrogata non è trasmissibile mortis causa.

La Motivazione della Corte

La questione decisa in via preliminare è di natura sostanziale prima ancora che processuale: se l’obbligazione sanzionatoria tributaria si trasmetta o meno agli eredi del contribuente defunto e quali conseguenze ne derivino sul giudizio pendente.

La Corte muove dall’art. 8 d.lgs. n. 472/1997, che sancisce espressamente la intrasmissibilità dell’obbligazione al pagamento della sanzione agli eredi. Il collegio qualifica tale regola come corollario del principio di responsabilità personale fissato dall’art. 2 del medesimo decreto e la eleva a principio di ordine generale: il legislatore ha stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.

Da questa premessa la Corte trae la conseguenza processuale. Il decesso del contribuente determina il venir meno dell’interesse alla pretesa erariale e, quindi, la cessazione della materia del contendere, secondo l’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella motivazione.

Ne deriva, per l’effetto, che la sentenza impugnata deve essere cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione agli eredi. La Corte provvede in tal senso, conformandosi a quanto già deciso in analoghe fattispecie.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza dell’evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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