Contraddittorio endoprocedimentale e valore indiziario della sentenza penale assolutoria (Cass. civ. Sez. V n. 20576 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati, la cui violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponga un’opposizione meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati tale vincolo generale non è rinvenibile, sussistendo solo nelle ipotesi espressamente sancite. Quanto all’IVA, il vizio rileva solo se il contribuente supera la prova di resistenza, ossia quando non sia evidente che le ragioni non fatte valere non avrebbero comunque determinato l’annullamento dell’atto. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche se emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, conserva valore indiziario nel giudizio fiscale.
Il Fatto
Nell’ambito di controlli della Guardia di finanza sulle modalità di acquisizione di diritti televisivi per eventi non sportivi, l’Amministrazione finanziaria contestò a una società con sede a Malta la condizione di esterovestizione, ritenendola concretamente radicata nel territorio italiano. Rilevato il conseguimento di ricavi nell’anno 2004, l’ufficio notificò l’atto impositivo per Irpeg e IVA e disconobbe i costi di acquisizione dei diritti di utilizzo dei film, provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 76, comma 7-bis, del d.P.R. n. 917/1986, ratione temporis vigente.
La società impugnò l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse le ragioni. L’appello dell’Agenzia fu accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rilevò la lesione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale per mancato rispetto del termine dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e, nel merito, escluse l’esterovestizione. L’Agenzia propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’ufficio denunciò la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo l’erronea applicazione del termine dilatorio. Il motivo è fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, la Corte ribadisce che solo per i tributi armonizzati l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio, con invalidità dell’atto subordinata all’onere del contribuente di enunciare le ragioni concretamente precluse e all’assenza di opposizione pretestuosa.
Per i tributi non armonizzati un analogo vincolo generalizzato non esiste, salvo espressa previsione. Quanto all’IVA, rileva la prova di resistenza: il vizio è irrilevante quando le ragioni non fatte valere sarebbero risultate meramente dilatorie. Il contraddittorio non può escludersi per il solo fatto che l’accertamento sia fondato su indagini “a tavolino”, senza accessi o ispezioni, ma ciò vale solo per i tributi armonizzati. Nel caso concreto la difesa della contribuente nulla riferì sull’incisività delle argomentazioni che avrebbe prospettato, né fu eseguito alcun accesso presso la sede.
Con il secondo motivo l’ufficio censurò la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., per essere la pronuncia regionale fondata solo sulla portata della sentenza penale assolutoria. Il motivo è fondato: la sentenza penale invocata non si occupa della sede sociale effettiva ed è principio consolidato, per la disciplina ratione temporis, il valore indiziario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”.
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e il quarto, sull’assoggettamento ad IVA delle cessioni dei diritti televisivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.