Stabilizzazione precario scolastico esclude risarcimento per abuso contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20577 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, a condizione che avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale meramente riservata ai dipendenti già assunti a termine, poiché l’abuso opera come antecedente remoto dell’assunzione e il suo averlo subito offre al precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria. La stabilizzazione resa obbligatoria dalla legge n. 107/2015, in quanto non incerta né aleatoria, esclude invece il diritto al risarcimento del danno, potendo la trasformazione del rapporto costituire di per sé misura adeguata e proporzionata. In presenza di una questione già sostanzialmente risolta dalla giurisprudenza dell’Unione non sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Il Fatto

Una lavoratrice ha stipulato vari contratti a termine con l’amministrazione scolastica e ha chiesto al giudice del lavoro di accertare l’illegittimità del termine apposto ai contratti, onde ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 41/2012, ha rigettato il ricorso.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 491/2018, ha accolto in parte l’appello, riconoscendo alla lavoratrice l’anzianità maturata nei servizi non di ruolo e condannando il Ministero a collocarla al livello stipendiale spettante e a pagare le differenze retributive, senza però accordare il risarcimento per l’abuso. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la mancata sanzione del ricorso abusivo ai contratti a termine, sostenendo di essere stata immessa in ruolo solo a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, incidentalmente previsto dalla legge n. 107 del 2015, e non per effetto di quella stabilizzazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esclude il diritto al risarcimento. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la contestazione della ricorrente è rimasta del tutto generica rispetto all’accertamento della corte territoriale, secondo cui la lavoratrice era stata stabilizzata o tramite pregressi strumenti selettivi e concorsuali o ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.

La Corte ha richiamato il principio per cui la immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea solo se avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con esso, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine. Non possiede tali caratteristiche la procedura concorsuale interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, in cui l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021).

Con il secondo motivo la ricorrente ha chiesto di investire la CGUE della questione di contrarietà del trattamento riservato ai contratti a termine nel comparto scuola rispetto all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Corte ha respinto la richiesta, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 2019, causa C-494/17, Rossato, che ha escluso qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’uso abusivo di contratti a termine allorché la trasformazione del rapporto non sia incerta, imprevedibile o aleatoria e la limitazione dell’anzianità costituisca misura proporzionata.

La Corte di Lussemburgo, richiamando la sentenza Mascolo, ha sottolineato la diversità del quadro normativo successivo alla legge n. 107/2015, che ha reso obbligatoria la trasformazione dei rapporti attraverso il piano straordinario di assunzioni, così collocando la posizione del docente in un contesto notevolmente diverso. La Corte ha inoltre osservato che né il principio del risarcimento integrale né quello di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi, richiedendo solo un’adeguata riparazione, e che l’accordo quadro non impone un risarcimento che si aggiunga alla trasformazione del rapporto.

La Corte ha quindi escluso l’obbligo di rinvio pregiudiziale, ricorrendo uno dei casi elaborati dalla sentenza Cilfit e dalla successiva Consorzio Italian Management: la questione risulta già sostanzialmente decisa dalla giurisprudenza dell’Unione. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112 e 437 c.p.c., per essersi la corte territoriale pronunciata su eccezione mai proposta e per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere. Anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile, poiché l’appello era stato in parte accolto e la stabilizzazione aveva assicurato alla lavoratrice adeguato ristoro. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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