IMU, riduzione per inagibilità subordinata a prova della condizione del bene (Cass. civ. Sez. V n. 9640 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione del 50% prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati presuppone l’accertamento della specifica condizione di degrado del bene, non essendo sufficiente la mera inutilizzabilità dello stesso. Il riconoscimento del beneficio richiede che la situazione di inagibilità sia provata dal contribuente, o risulti comunque conosciuta dall’ente impositore, con un livello di gravità tale da non essere superabile se non con interventi di ristrutturazione o risanamento. Il giudice di merito che, con motivazione congrua, nega la sussistenza del presupposto del beneficio compie un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La riduzione è esclusa quando l’immobile risulti parzialmente utilizzato nel periodo d’imposta.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso per conto di un Comune, contestando l’imposizione riferita a due fabbricati industriali che assumeva versare in stato di parziale inagibilità e inutilizzabilità. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, lo rigettava, ritenendo non comprovata la sussistenza dei requisiti previsti in materia di IMU per gli immobili inagibili e di fatto inutilizzati.
Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, articolati su violazione di legge sostanziale, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia sull’eccezione relativa sanzioni ed interessi. La controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma applicabile ratione temporis, l’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011, che riconosce la riduzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, con accertamento dell’ufficio tecnico comunale o mediante dichiarazione sostitutiva del contribuente. La disposizione è ritenuta sostanzialmente coincidente con l’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 dettato in materia di ICI, sicché la giurisprudenza formatasi su quest’ultima risulta pienamente applicabile.
Secondo la Corte, la motivazione della sentenza impugnata non si fonda soltanto sulla mancanza di una formale dichiarazione di inagibilità, ma soprattutto su una concorrente ratio decisoria basata su un accertamento di fatto pienamente e congruamente motivato. I giudici di merito hanno affermato che la società non aveva provato la condizione di inagibilità, avendo rappresentato nei confronti del Comune una mera situazione di fatiscenza e inutilizzabilità, senza formale dichiarazione rilevante ai fini della riduzione. Il frazionamento successivo dei subalterni e la presenza di un’utenza TARI attiva hanno ulteriormente confermato l’uso parziale degli immobili nel periodo d’imposta.
La Corte ribadisce che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è operazione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, richiamando Cass. n. 24155/2017. I primi due motivi, oltre ad attingere profili valutativi, sono stati ritenuti non specifici per difetto di critica puntuale alle ragioni della decisione.
Quanto al terzo motivo, la Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando fu discusso e della sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato. Nel caso concreto la doglianza mirava in realtà alla rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Infine, sul quarto e quinto motivo, la Corte ricorda che, verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere la causa nel merito quando la questione di diritto sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 pone una presunzione di colpa a carico di chi commette l’atto vietato, incombendo al contribuente l’onere di provare la propria buona fede. Nel caso di specie non sono state individuate obiettive ragioni di incertezza normativa né enucleate adeguatamente ragioni integranti l’asserita buona fede, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della società ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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