Equa riparazione e legittimazione passiva: rinnovo della notifica al MEF (Cass. civ. Sez. II n. 1449 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, quando il pregiudizio derivi dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, per la medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e amministrativi, il ricorrente deve convenire in giudizio sia il Ministero della giustizia sia l’amministrazione competente per i ritardi ascrivibili al plesso amministrativo, non potendo valere la regola della prevalenza di un tipo di giudizio sull’altro. Il parziale difetto di titolarità passiva, tempestivamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza con indicazione del soggetto ritenuto legittimato, impone la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260/1958, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto nei confronti del destinatario errato. Il giudice di rinvio, previa evocazione in causa del Ministero dell’economia e delle finanze, determina separatamente il quantum dovuto da ciascuna amministrazione in relazione ai rispettivi ritardi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello l’equa riparazione per la durata non ragionevole di un procedimento in materia di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione e in una successiva fase esecutiva e di ottemperanza, conclusosi con la liquidazione di un indennizzo. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda.
In parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’amministrazione, la Corte territoriale aveva ridotto l’indennizzo applicando la riduzione del 40% prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89/2001, per il numero di parti superiore a cinquanta, compensando parzialmente le spese. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’amministrazione con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logico-giuridica il ricorso incidentale, che investe l’ammissibilità della domanda e l’individuazione del legittimato passivo, mentre il ricorso principale contesta la quantificazione dell’indennizzo e delle spese.
Il primo motivo incidentale è infondato. La Corte conferma che, alla luce di Sezioni Unite n. 19883 del 2019, la fase esecutiva intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica del pignoramento e termina quando diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario; il giudizio di ottemperanza è funzionalmente equiparabile al procedimento esecutivo. L’assegnazione, in assenza di adempimento, non soddisfa il creditore. È richiamata altresì Cass. n. 33764 del 2022, secondo cui, quando il creditore si avvalga in successione di esecuzione e ottemperanza, il termine ex art. 4 legge n. 89/2001 decorre dalla definizione positiva dell’ultimo rimedio intentato. La domanda, proposta entro il semestre dalla decisione di ottemperanza, è dunque tempestiva.
Il secondo motivo incidentale è invece accolto. In tema di equa riparazione, chi invoca pretese per giudizi svoltisi davanti a giudici ordinari e amministrativi deve convenire sia il Ministero della giustizia sia l’amministrazione competente per i ritardi del plesso amministrativo, dovendo il giudice determinare separatamente gli importi gravanti su ciascuna (Cass. n. 15603 del 2006).
La Corte estende al parziale difetto di titolarità la regola dell’art. 4 della legge n. 260/1958: l’erronea evocazione di un’amministrazione al posto di un’altra impone al giudice di fissare un termine per il rinnovo della notifica, purché l’eccezione sia sollevata nella prima udienza con indicazione del soggetto corretto. Il principio, già affermato in materia da Cass. n. 8049 del 2019, esclude ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto verso il destinatario reale.
Poiché l’eccezione era stata tempestivamente proposta, il decreto va cassato per non avere disposto la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudizio di rinvio, previa evocazione di quest’ultimo, determinerà il quantum dovuto da ciascun dicastero. L’accoglimento del secondo motivo incidentale assorbe il ricorso principale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.