Inammissibilità per tardività del ricorso in Cassazione e termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18999 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata ed è di sei mesi, con la sospensione nel periodo feriale ai sensi della legge n. 742/1969. Il termine così computato è perentorio e non è suscettibile di proroga o rimessione in termini; la sua violazione rende il ricorso inammissibile, con rilievo d’ufficio da parte della Corte. Il mancato rispetto del termine lungo di impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, assorbe ogni altra questione di merito proposta con i motivi di ricorso.

Il Fatto

La società, esercente attività di commercio di autoveicoli usati, aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava induttivamente il reddito d’impresa. L’Ufficio fondava l’accertamento sulla tardiva presentazione delle dichiarazioni e sulla mancata risposta agli inviti, ritenendo integrati i presupposti dell’accertamento induttivo puro.

La società impugnava l’atto, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ne respingeva le censure, accogliendo l’appello dell’Agenzia. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ritenuta fondata e assorbente. La sentenza impugnata è stata depositata il 26.06.2023 e non risulta notificata alla parte soccombente. In tale evenienza trova applicazione il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., che stabilisce che l’impugnazione non può proporsi dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salva la sospensione nel periodo feriale.

Ai fini del computo, il termine ha iniziato a decorrere dal 27.06.2023, non computandosi il dies a quo. A tale data devono essere aggiunti sei mesi, con scadenza al 27.12.2023. Poiché nell’arco temporale ricade integralmente il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), il termine è prorogato di 31 giorni, venendo a scadere il 27.01.2024. Considerato che tale data cadeva di sabato, la scadenza è differita, ai sensi dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ., al primo giorno non festivo successivo, cioè lunedì 29.01.2024.

Il ricorso risulta invece notificato all’Agenzia delle Entrate solo in data 05.03.2024, oltre il termine perentorio individuato. La Corte esclude l’applicabilità della sospensione dei termini processuali prevista dalla legge n. 197/2022, applicabile solo quando il termine scada tra l’01.01.2023 e il 31.12.2023.

Il superamento del termine comporta l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di termine di decadenza non suscettibile di proroga o rimessione in termini e rilevabile d’ufficio. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e dando atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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