Contraddittorio in videoconferenza e nuova iscrizione all’albo professionale (Cass. civ. Sez. II n. 22177 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, la decisione adottata all’esito di una udienza tenuta in videoconferenza è nulla per violazione del principio del contraddittorio quando al professionista, a differenza del difensore della controparte ammesso a partecipare da remoto, non sia stato comunicato il link di collegamento. Il diritto al contraddittorio, garantito dall’art. 111 Cost., impone la parità delle armi e la partecipazione dell’incolpato diviene necessaria, per la regolarità del giudizio, a seguito della partecipazione della controparte, a nulla rilevando che egli non abbia chiesto di essere sentito. La nullità consegue alla violazione del contraddittorio anche in difetto di una specifica previsione sanzionatoria, poiché non è indifferente che una potestà decisionale sia esercitata quando la legge non lo permette. Nel merito, l’istanza di nuova iscrizione all’albo, dopo la cancellazione disposta per condanna penale definitiva, presuppone la riabilitazione ai sensi dell’art. 47 r.d. n. 2537/1925: non è sufficiente l’estinzione della pena.

Il Fatto

Un architetto, cancellato dall’albo professionale con delibera del Consiglio dell’ordine territoriale, ha chiesto la nuova iscrizione. L’istanza è stata respinta, prima dal Consiglio dell’ordine e poi, in sede di impugnazione, dal Consiglio nazionale con la decisione n. 10/2021.

Il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio: il Consiglio nazionale aveva discusso il ricorso in videoconferenza senza comunicargli il link di collegamento e l’orario dell’udienza, consentendo invece al difensore del Consiglio dell’ordine di partecipare da remoto ed essere sentito. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuto il decesso del ricorrente, con richiesta di interruzione del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il decesso della parte. Il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio e non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., disposizioni riferite ai soli giudizi di merito. Nel giudizio di legittimità il contraddittorio si instaura con la notifica del ricorso, mentre le memorie illustrative e la discussione orale hanno funzione meramente complementare.

Nel merito dell’unico motivo, la Corte rileva che l’udienza di trattazione si è svolta in «seduta da remoto», in applicazione dell’art. 221, commi 4 e 6, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, operante ratione temporis. Il Consiglio nazionale ha consentito al difensore del Consiglio dell’ordine di partecipare da remoto ed essere sentito, ma non ha assicurato la stessa possibilità al ricorrente, al quale non è stato comunicato il link di collegamento: circostanza acclarata tra le parti.

È stato così violato il principio di parità delle armi, cardine del giusto processo. Il professionista, non potendo assistere alla discussione, ha perduto una scansione necessaria del contraddittorio. Non rileva che egli non avesse chiesto di essere sentito: la sua partecipazione è divenuta necessaria, per la regolarità del contraddittorio, a seguito della partecipazione della controparte. La decisione impugnata è nulla.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36596 del 25/11/2021, secondo cui il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il processo celebrato in sua violazione dà corso a una sentenza nulla, non essendo necessaria una specifica previsione di nullità. Esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa, vertendo su questione di mero diritto, è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

Nel merito l’impugnazione è infondata. La cancellazione è avvenuta ai sensi dell’art. 46 r.d. n. 2537/1925, per condanna alla reclusione con sentenza passata in giudicato. L’art. 47 consente la nuova iscrizione, nel caso previsto dall’art. 46, solo a chi abbia ottenuto la riabilitazione. Il professionista aveva conseguito unicamente un provvedimento di estinzione della pena, non la riabilitazione ex art. 179 cod. pen., che richiede il decorso di almeno tre anni dalla esecuzione o estinzione della pena e prove effettive e costanti di buona condotta. Questa preclusione assorbe la questione sul numero di anni decorsi dalla cancellazione. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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