Responsabilità sanitaria e interpretazione della domanda nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. III n. 17167 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato, ovvero quando siano violati il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. In materia di responsabilità sanitaria, il giudice non è vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, potendo accogliere la domanda in base al riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza con ciò incorrere in extra-petizione. Il consulente tecnico d’ufficio non eccede il proprio mandato quando indaga su una circostanza di fatto già allegata dalla parte a fondamento della pretesa. Il danno alla persona si liquida secondo le regole vigenti al momento della liquidazione, non del fatto illecito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti di una struttura sanitaria chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a una caduta dal letto durante il ricovero. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, ritenendo che l’attore avesse allegato unicamente l’omessa predisposizione dei dispositivi di protezione e non anche il ritardo nella diagnosi della frattura riportata nella caduta.

La Corte d’appello di Napoli, diversamente interpretando la domanda, ritenne che entrambi i profili fossero stati posti a fondamento della pretesa: escluso il primo, accertò il secondo e riconobbe la responsabilità della struttura, liquidando il danno biologico tenendo conto della menomazione preesistente concorrente. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati su un unico assunto: che la causa petendi sarebbe stata circoscritta, in origine, alla sola omissione delle protezioni. L’assunto è infondato. Il giudice d’appello ha motivatamente ricostruito dall’atto introduttivo la presenza di entrambi i profili di inadempimento, desumendoli dal contenuto complessivo della citazione e dal tenore di una memoria istruttoria.

La Corte ribadisce che l’interpretazione della domanda è giudizio di fatto riservato al merito, censurabile solo per alterazione del senso dell’atto o violazione dei limiti del chiesto e pronunciato e del divieto di introdurre d’ufficio un’azione diversa. Nel caso concreto il potere interpretativo risulta correttamente esercitato, sicché il giudizio di insindacabilità implica l’infondatezza complessiva delle censure.

Nessun vizio affligge la consulenza tecnica: il CTU non ha ipotizzato un profilo di responsabilità diverso da quello dedotto, ma ha indagato su una circostanza di fatto già allegata. Non sussiste extra-petizione, avendo la Corte provveduto nei limiti della domanda come interpretata, né violazione del contraddittorio, poiché la circostanza contestata faceva parte della causa petendi e su di essa la convenuta aveva l’onere della prova liberatoria.

Sono inammissibili le censure sull’ammissibilità dell’appello, per genericità e per mancata precisazione delle ragioni di difetto di specificità dei motivi, nonché quelle sul merito della responsabilità e sulla liquidazione, che omettono di considerare che accertamento dei fatti e valutazione delle prove sono riservati al giudice del merito. Inammissibile è anche la censura sul richiamo a un principio in tema di non esigibilità dell’allegazione originaria, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam. Manifestamente infondata è infine la censura sulla applicazione retroattiva dell’art. 139 cod. ass., valendo la regola della liquidazione secondo le norme vigenti al momento della liquidazione.

Il ricorso è rigettato. Non si provvede sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese, e si dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, con disposizione di omissione dei dati identificativi dell’intimato in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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