Querela per diffamazione via pec tempestiva e divieto di riesame nel merito (Cass. pen. Sez. V n. 12363 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione commessa comunicando con più persone a mezzo di posta elettronica certificata, la querela è tempestiva quando il querelante abbia avuto conoscenza del messaggio lesivo per il tramite del legale rappresentante della società destinataria, in qualità di soggetto nella disponibilità della missiva. Il termine di procedibilità dell’art. 124 cod. pen. decorre dalla conoscenza effettiva della comunicazione, non dalla sua materiale ricezione da parte dei soli destinatari diretti. In sede di legittimità è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito e di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorso che, dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si limiti a proporre una diversa lettura dei dati processuali è inammissibile per aspecificità.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia del Giudice di Pace della stessa città che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. per avere offeso, comunicando con più persone a mezzo pec, l’onore e la reputazione della persona offesa, con condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 124 cod. proc. pen., con specifico riferimento al travisamento della prova circa la ritenuta tempestività della querela rispetto alla data di cognizione del messaggio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, qualificandolo come mera reiterazione di doglianze già sollevate in appello in ordine alla condizione di procedibilità e puntualmente disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata risulta correttamente motivata sugli accertamenti di merito e priva di errori logico-giuridici.

Il Tribunale, premesso che la censura non conteneva argomenti diversi da quelli già esaminati in primo grado, si risolveva nella mera allegazione di una pretesa inverosimiglianza del dato della comunicazione del messaggio nei confronti della parte offesa, non annoverata tra i diretti destinatari. La Corte richiama integralmente la motivazione del primo giudice, che dava conto della nota con cui il legale rappresentante della società destinataria aveva comunicato al querelante il messaggio in questione.

Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di avere personalmente reso noto il contenuto della missiva alla persona offesa, né ha indicato la data in cui ciò sarebbe avvenuto. Dagli elementi acquisiti emerge conferma che il soggetto qualificatosi amministratore unico della società destinataria rivestiva effettivamente tale qualità all’epoca dell’atto di querela, con conseguente sussistenza della valida condizione di procedibilità.

La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui alla Cassazione è preclusa non solo la sovrapposizione della propria valutazione a quella di merito, ma anche il sindacato sulla tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento, richiamando Sez. U. n. 12 del 31.05.2000, Sez. 2 n. 20806 del 05.05.2011 e Sez. U. n. 6402 del 30.04.1997. Resta esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella del giudice di merito.

Nel caso concreto il ricorso risulta aspecifico rispetto al dato della produzione documentale della nota del 20.06.2018, né tale dato era stato messo in discussione con l’atto di appello: non sussiste pertanto il dedotto travisamento della prova. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 124 c.p.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 124 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *