La partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico può desumersi da facta concludentia (Cass. pen. Sez. 3 n. 10854 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, può essere desunta anche da facta concludentia, quali le modalità esecutive dei reati fine, la loro ripetitività, la natura dei rapporti tra gli autori e la ripartizione di compiti e ruoli. Il patto associativo non deve necessariamente consistere in un accordo formale preventivo, ma può essere tacito e costituirsi di fatto tra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e contribuiscono all’attuazione dello scopo comune. Detta attività può essere provata anche quando il partecipe agisce in regime di detenzione domiciliare, violando la misura. Per i delitti di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera salvo prova contraria, con inversione dell’onere argomentativo a carico della difesa.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per molteplici episodi di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché per il delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi associato allo scopo di commettere una serie indeterminata di tali delitti.
Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento. L’indagato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo, nonché la violazione degli artt. 125 e 274 cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il concetto di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., qualificandoli come elementi che, contenendo in nuce gli elementi strutturali della prova, fondano una qualificata probabilità di colpevolezza, in una prospettiva prognostica compatibile con ricostruzioni alternative.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente esplicitato le ragioni della gravità indiziaria, evidenziando il ruolo di partecipe del ricorrente nell’associazione finalizzata al narcotraffico, con apporti fondamentali di altri sodali. La Corte ha valorizzato la copiosa attività di intercettazione ambientale e telefonica, ritenuta dimostrativa del ruolo ricoperto dall’indagato e della sua coscienza e volontà di collaborare al perseguimento dello scopo associativo, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto buon governo del principio per cui alla base dell’associazione ex art. 74 è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente, senza necessità di un preventivo accordo formale. Il vincolo può essere provato anche per mezzo di facta concludentia, quali i continui contatti tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento e la ripartizione di compiti. La ricostruzione dei giudici della cautela è stata quindi ritenuta frutto di una esauriente rassegna degli elementi investigativi, rispetto alla quale la difesa proponeva una diversa lettura, non consentita in sede di legittimità.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ricordato che, essendo il reato associativo ricompreso tra quelli di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria. Il giudice non ha un obbligo di dimostrazione positiva dei pericula libertatis, ma solo di apprezzamento delle ragioni di esclusione. L’ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato il concreto e attuale pericolo di recidiva, desumibile dalle modalità dei reati, dai numerosi contatti e dal regime di detenzione domiciliare. La difesa non aveva allegato specifiche ragioni contrarie, non essendo sufficienti né la condizione di convivente né il percorso terapeutico.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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