Amministratore di fatto e bancarotta documentale: indici sintomatici e dolo generico (Cass. pen. Sez. I n. 29531 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società; elementi che il giudice di merito può ricavare anche dalle dichiarazioni di una dipendente, ove queste non siano neutre ma si saldino con altri indici di ingerenza gestionale. L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento riguarda le sole questioni di diritto decise dalla sentenza rescindente, non le affermazioni esplicative della ratio decidendi. Il reato di bancarotta documentale richiede il dolo generico, desumibile con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta e non dal solo stato delle scritture contabili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, quale giudice del rinvio, ha condannato l’imputato per il reato di bancarotta documentale, nella sua qualità di amministratore unico della società dall’8.1.2014 e di amministratore di fatto al momento della dichiarazione di fallimento. L’annullamento disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte aveva riguardato i soli fatti commessi come amministratore di fatto, avendo ritenuto insufficiente, a fini di prova, la testimonianza della dipendente che riferiva di ricevere direttive dall’imputato.
Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda societaria, il succedersi delle cariche formali e i rapporti intercorsi con il curatore. Il ricorrente ha impugnato la pronuncia per non essersi uniformata al principio di diritto della sentenza rescindente e per l’omessa pronuncia sul motivo assorbito relativo all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la sentenza del rinvio si è uniformata al principio indicato dalla Quinta Sezione, individuando una serie di indici sintomatici della continuativa ingerenza dell’imputato nella gestione societaria, anche nei periodi in cui non rivestiva cariche formali. Le dichiarazioni degli altri amministratori, i rapporti con il curatore e l’inattendibilità dei chiarimenti contabili sono stati ragionevolmente aggregati alla testimonianza della dipendente, superando così la censura sul carattere neutro di quest’ultima.
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale (Sez. 5 n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli). L’accertamento di tali elementi costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino; Sez. 2 n. 36556 del 24/5/2022, Desiata).
Sul piano processuale, la Corte precisa che l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza rescindente, non le affermazioni esplicative della ratio decidendi (Sez. 1 n. 42990 del 18/9/2008, Montalto). Il ricorso, in realtà, ambisce a proporre una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, il reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 2), legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali (Sez. 5 n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini). Esso va desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta, non dal solo stato delle scritture (Sez. 5 n. 26613 del 22/2/2019, Amidani). La relazione contabile predisposta poco prima del fallimento, contenente palesi inesattezze, è stata letta come consapevole tentativo di costruire una contabilità apparente. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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