Ammesso al passivo il TFR non versato al fondo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23443 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro, anche in regime di conferimento del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria, non perde la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il TFR, non rivestendo la qualità di mero adiectus solutionis causa. Il lavoratore, pertanto, è legittimato all’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per l’intero importo del TFR maturato e non versato, a nulla rilevando il periodo di maturazione del credito e la mancata allegazione di una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare. L’accertamento del diritto al TFR e la sua insinuazione al passivo prescindono dalla prova dell’esistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, che opera in via successiva e surrogatoria.
Il Fatto
La lavoratrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento del proprio datore di lavoro, chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., del credito per TFR maturato fino alle dimissioni volontarie. Il Tribunale ammetteva l’opponente solo per gli importi già riconosciuti dal curatore, ma respingeva la domanda relativa alla quota di TFR maturata, ritenendo che per il periodo antecedente al 31.12.2006 mancasse la legittimazione passiva della società cedente e che per il periodo successivo non fosse provato il quantum di spettanza del Fondo di tesoreria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando propri precedenti in materia, ha accolto il motivo di ricorso concernente il diritto all’ammissione al passivo del credito per TFR. Ha preliminarmente rilevato che non erano in discussione né l’esigibilità del credito alla cessazione del rapporto, né il suo riconoscimento nell’entità insinuata dallo stesso Tribunale, né la natura retributiva della contribuzione fino al versamento da parte del datore di lavoro.
La Corte ha quindi ricostruito il sistema delineato dall’art. 1, commi 755-757, legge n. 296/2006 e dal d.m. 30 gennaio 2007, evidenziando come l’intervento del Fondo di tesoreria dia luogo a un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo e prestatore di lavoro. In tale sistema, il datore di lavoro resta obbligato a versare il TFR e la materiale erogazione resta a lui affidata anche per la parte di competenza del Fondo, con possibilità di conguaglio sui contributi dovuti.
Ne consegue che il lavoratore ha diritto all’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro fallito per le quote di TFR maturate e non versate al Fondo di tesoreria, essendo indifferente il periodo di maturazione del credito. La Corte ha precisato che il Fondo di garanzia Inps, una volta corrisposto il TFR, è surrogato di diritto nel privilegio, ma la sua posizione è successiva e non incide sulla legittimazione del lavoratore ad insinuarsi al passivo per l’intero importo.
La Corte ha pertanto cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha ammesso la lavoratrice allo stato passivo in via privilegiata per l’ulteriore credito per TFR, oltre interessi, con condanna del Fallimento alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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