Contrattazione integrativa e ultrattività nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15501 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina del rapporto è affidata alla contrattazione collettiva di comparto, cui rinvia la legge di privatizzazione, con esclusione di una ultrattività del contratto collettivo integrativo decentrato che si ponga in contrasto con quel sistema delle fonti. L’interpretazione dell’accordo conciliativo data dal giudice di merito, se non implausibile e conforme al diritto, non è sindacabile in cassazione: la censura che ne solleciti una lettura alternativa è inammissibile. La domanda volta alla restituzione delle trattenute previdenziali operate dal datore sulle retribuzioni arretrate attiene all’esatto adempimento dell’obbligo retributivo e resta soggetta al termine prescrizionale quinquennale dei crediti di lavoro.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente di una università con qualifica di collaboratrice ed esperta di lingua straniera, agiva in giudizio per rivendicare differenze retributive maturate per il periodo luglio 2013 – novembre 2017. Sosteneva che il trattamento economico dovesse essere determinato secondo il contratto collettivo decentrato del 29 giugno 2009, richiamato nel verbale di accordo conciliativo del 31 marzo 2010, e non in base alla disciplina del successivo contratto collettivo del 10 dicembre 2013. Chiedeva inoltre la restituzione degli importi trattenuti a titolo di oneri previdenziali.

Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande e la Corte d’appello di Lecce respingeva il gravame, ritenendo il richiamo al contratto del 2009 operante solo fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo. Considerava poi parzialmente prescritta la domanda di restituzione, qualificandola come azione di pagamento della retribuzione. Propone ricorso per cassazione la lavoratrice con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e il travisamento della prova, assumendo che l’accordo di conciliazione mirasse a equiparare il trattamento economico a quello del ricercatore confermato a tempo determinato. La Corte lo dichiara inammissibile. Pur richiamando i principi generali sull’interpretazione della volontà contrattuale, il mezzo sollecita in realtà una lettura alternativa dell’accordo a sé favorevole, mentre il giudice di merito ne ha offerto un’interpretazione non implausibile e conforme al diritto.

Il Collegio osserva che una ultrattività del contratto integrativo contrasterebbe con il sistema delle fonti delineato dalla legge sul pubblico impiego privatizzato. Questa, pur qualificando privatistico il rapporto, rinvia alla contrattazione collettiva che, per la natura pubblica del datore, è quella di comparto: all’epoca disciplinata dall’art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993 e poi dagli artt. 40 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001 nelle versioni succedutesi nel tempo. Nel percorso argomentativo la Corte richiama i principi valorizzati dalla Corte cost. n. 253 del 2022 e da Cass. Sez. L. n. 14108 del 2023, nonché il precedente Cass. Sez. L. n. 18214 del 2024.

Il secondo motivo, sulla modifica della disciplina pattuita a mezzo di contrattazione decentrata senza adesione specifica della lavoratrice, è dichiarato inammissibile per sostanziale irrilevanza, restando assorbito dall’inammissibilità del primo mezzo. Il terzo motivo, che invocava la disciplina degli ex lettori di lingua straniera e il diritto eurounitario, è parimenti inammissibile perché la questione esula dal thema decidendum, incentrato sulla regolamentazione del rapporto raggiunta inter partes con l’accordo conciliativo. Ne segue il rigetto dell’istanza di rinvio a nuovo ruolo e del sollecitato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, per la palese irrilevanza della questione.

Il quarto motivo, sulla qualificazione della domanda di restituzione come ripetizione di indebito, è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio per cui solo il diritto oggetto di un atto transattivo di natura novativa si sottrae al termine prescrizionale proprio ed è soggetto a quello ordinario decennale (Cass. Sez. L. n. 10657 del 2000; Cass. Sez. L. n. 27448 del 2005). Poiché l’accordo non è novativo, correttamente è stata applicata la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., riguardando la domanda l’esatto adempimento dell’obbligo retributivo. Il ricorso è respinto; la Corte dà atto delle condizioni per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *