Notifica non perfezionata e mancata riattivazione del procedimento notificatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11748 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui essa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. I requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova. Ne consegue che, ove la parte non riattivi in assoluto il procedimento, non chieda l’autorizzazione a una nuova notifica né la rimessione in termini, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto una domanda di superiore inquadramento proposta dalla ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro. In sede di rinvio, a seguito di una precedente ordinanza della Corte, la Corte d’appello accoglieva l’appello della società e respingeva la domanda.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria. La questione decisiva concerne la sorte del ricorso a fronte di una notifica non perfezionata e mai riattivata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per ragioni che esentano la Corte dall’esaminare i motivi di impugnazione. Il percorso argomentativo muove dal consolidato orientamento, espresso anche a Sezioni Unite, secondo cui la parte che ha richiesto la notifica, appreso l’esito negativo per causa a lei non imputabile, deve riprendere con immediatezza il processo notificatorio.
La Corte richiama i requisiti di immediatezza e tempestività, che non sussistono quando sia superato il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. Il principio è applicato al ricorso per cassazione, rispetto al quale opera il termine dimidiato.
Sul piano fattuale, la sentenza impugnata è stata depositata e pubblicata il 16.01.2020 e non notificata. Dagli atti risulta una notificazione del ricorso tentata a mezzo del servizio postale universale ma non compiuta, dunque omessa. Il plico fu restituito al difensore mittente, come emergeva dalle annotazioni prodotte all’iscrizione a ruolo.
Anche ammettendo che il mancato perfezionamento sia dipeso da errori o disfunzioni del servizio postale, la difesa della ricorrente non ha mai sostenuto che l’unica notifica tentata debba reputarsi perfezionata. La consapevolezza dell’esito negativo emerge già dall’iscrizione a ruolo, con l’indicazione del plico “ritornato al mittente”.
Il punto decisivo è che la ricorrente non ha provveduto in assoluto a riattivare il procedimento notificatorio nel termine dimidiato, né ha chiesto di essere autorizzata a una nuova notifica, né la rimessione in termini. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In difetto di costituzione dell’intimata nulla è disposto sulle spese, ma la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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