Rappresentanza in giudizio dell’Università e avvocatura interna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15500 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà delle Università statali di derogare al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato è subordinata all’adozione di una specifica e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Tale formalità opera, però, esclusivamente per il conferimento dell’incarico ad avvocati del libero foro. Quando l’ente si sia dotato di un’Avvocatura interna e conferisca lo ius postulandi a un proprio dipendente iscritto nell’Albo speciale, la scelta organizzativa è già espressa, a monte, con l’atto regolamentare di istituzione dell’ufficio legale. La procura non richiede, dunque, né la singola delibera né il controllo successivo. Il principio si giustifica alla luce della natura di ente pubblico non statale riconosciuta all’Università dopo la riforma introdotta dall’art. 6 della l. n. 168 del 1989.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività di insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri presso un Ateneo, con una serie di rapporti di collaborazione intercorsi nel periodo 1990-1994, cui aveva fatto seguito un contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore esperto linguistico. Egli aveva sostenuto la configurabilità, nella prima fase, di un rapporto di fatto subordinato riconducibile al tipo previsto dall’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 e, su tale premessa, invocava il trattamento retributivo del ricercatore confermato o del professore associato a tempo definito. Dopo la cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva escluso, per carenza di prova, la natura subordinata del rapporto e la difformità tra svolgimento di fatto e qualificazione formale. Il ricorrente ha impugnato quella decisione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del controricorso, fondata sull’assunto che la procura sarebbe stata conferita a professionisti del libero foro senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione. La Corte chiarisce di non discostarsi dai principi delle Sezioni Unite n. 6635 del 2025 e delle Sezioni Unite n. 24876 del 2017: per l’affidamento a avvocati del libero foro, l’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall’art. 11 della l. n. 103 del 1979, esige una specifica delibera sottoposta a controllo, la cui mancanza determina la nullità del mandato. La fattispecie concreta è però diversa: l’incarico è stato conferito a un avvocato dell’Avvocatura interna. L’ipotesi non è espressamente disciplinata dalla norma richiamata e va risolta in via interpretativa.
Il Collegio osserva che, per effetto della riforma del 1989, le Università non sono più organi dello Stato, ma enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Ad esse si applica la disciplina delle amministrazioni pubbliche non statali, con conseguente esclusione del patrocinio obbligatorio e applicazione del patrocinio autorizzato. Il dato normativo va letto in connessione con l’art. 12 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone alle amministrazioni di organizzare la gestione del contenzioso, anche istituendo appositi uffici legali.
Da qui il principio: quando l’ente si dota di Avvocatura interna, è l’atto organizzativo e regolamentare di istituzione dell’ufficio a esprimere, a monte, quelle scelte che, per il mandato a un avvocato esterno, devono transitare per la delibera e il controllo. Non si ravvisa alcun contrasto con la sentenza n. 12642 del 2021, che riguardava l’assunzione della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato. L’eccezione preliminare è pertanto respinta.
Nel merito, il primo motivo — violazione dell’art. 384 c.p.c. — è dichiarato manifestamente infondato: la sentenza rescindente aveva statuito unicamente sulla giurisdizione, ravvisando l’unitarietà della causa petendi ai soli fini dell’individuazione del giudice, lasciando impregiudicata la fondatezza della domanda. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi assorbente della natura non subordinata del rapporto. Il terzo motivo è infondato: le tutele invocate riguardano unicamente la categoria degli ex lettori di madrelingua stranieri, transitati al rapporto di collaborazione linguistica; per i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine resta riservato il trattamento della contrattazione collettiva di comparto, con richiamo a Cass. n. 14108 del 2023, Cass. n. 12877 del 2020 e Cass. n. 6341 del 2019. Il quarto motivo è inammissibile perché sollecita una diversa rivalutazione dei fatti di causa, oltre i limiti delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La Corte respinge infine l’istanza di rinvio a nuovo ruolo: le Sezioni Unite n. 4331 del 2024 hanno chiarito che, dopo il d.lgs. n. 149 del 2022, la pubblica udienza è riservata ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto, esclusa quando il principio da enunciare sia mera estensione di orientamenti già affermati. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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