Contratti bancari: motivazione apparente e omessa determinazione del saldo (Cass. civ. Sez. I n. 26250 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, poiché il requisito formale non è strutturale ma funzionale, essendo posto a garanzia della conoscenza del regolamento negoziale da parte del cliente, e la volontà della banca può desumersi da comportamenti concludenti. È nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fondata su un mero uso negoziale, ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., in contrasto con l’art. 1283 cod. civ.. Non è nulla la clausola sulla commissione di massimo scoperto che indichi il solo tasso percentuale, ove la periodicità di calcolo sia determinabile con le regole di interpretazione del contratto. In tema di operazioni regolate in conto corrente, la ripetizione dell’indebito è ammissibile anche a conto aperto solo se il versamento abbia natura solutoria. La sentenza è nulla per motivazione apparente quando affermi la validità dei contratti esibiti senza individuare le singole pattuizioni economiche contestate.
Il Fatto
Una società cooperativa aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento del saldo dei rapporti intrattenuti e la restituzione delle somme asseritamente percepite in ragione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di spese di tenuta conto. Si trattava di un conto corrente e di due conti anticipi, rispetto ai quali si lamentava l’addebito di interessi a tasso ultralegale e l’illegittima applicazione di commissioni e valute.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale e il diritto al ricalcolo del dovuto, confermando però la piena validità dei contratti prodotti dalla banca, privi della sottoscrizione dell’istituto, e rigettando le ulteriori contestazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del contratto monofirma. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 898 del 2018, il Collegio ribadisce che la forma scritta non va intesa in senso strutturale, ma funzionale, essendo preordinata alla piena conoscenza del contratto da parte del cliente. Ne deriva che la mancata sottoscrizione della banca è priva di rilievo in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto, e che l’eccezione di omessa consegna del contratto, coinvolgendo l’allegazione di un fatto nuovo, non è proponibile per la prima volta in appello.
Quanto all’azione di ripetizione dell’indebito, la Corte conferma che essa è ammissibile anche in costanza di rapporto, ma che il correntista può pretendere unicamente la determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza sanzione restitutoria, finché il conto resti aperto. Solo a conto chiuso la restituzione può tradursi nell’obbligo di rimborso, ma è comunque necessario che il versamento abbia natura solutoria. Nel caso di specie tale presupposto non risulta integrato, non essendo configurabile alcun indebito oggettivo ripetibile.
Il Collegio esamina poi la doglianza sulla mancata individuazione del regolamento economico dei singoli rapporti. La Corte distrettuale aveva affermato la piena validità dei contratti esibiti e la presenza di una specifica disciplina della commissione di massimo scoperto e delle valute, senza però indicare a quali contratti si riferisse né quali clausole contenessero le condizioni economiche contestate. Tale affermazione non consente di ricostruire il percorso logico seguito e integra il vizio di motivazione apparente, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., secondo la lettura consolidata delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
È invece infondata la censura sulla nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto che indichi solo la percentuale, poiché la periodicità di calcolo è determinabile attraverso le regole di interpretazione del contratto, secondo buona fede e valorizzando la comune volontà delle parti.
Analogamente è fondato il motivo sulla mancata determinazione del saldo. Accertata la nullità del patto di capitalizzazione, la Corte di appello si era limitata a una condanna generica, senza dare corso a una consulenza tecnica idonea a quantificare gli importi, benché la domanda non fosse limitata a una pronuncia generica. Il ricorso è pertanto accolto nei motivi quinto e ottavo, con cassazione con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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