Notifica preavviso iscrizione ipotecaria e interruzione della prescrizione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 26254 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria eseguita con le modalità dell’art. 140 c.p.c. non integra la fattispecie dell’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. n. 600/1973, che presuppone la mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune in cui deve eseguirsi la notifica. Il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede non solo l’invio della raccomandata, ma anche la sua ricezione. La notifica degli atti del procedimento di riscossione mediante ruolo ha effetto interruttivo della prescrizione, e l’interruzione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice anche in assenza di specifica deduzione di parte. Il credito erariale per IVA, IRPEF, IRAP e imposta di registro si prescrive nel termine decennale ordinario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli via PEC nel 2016, i ruoli e le cartelle presupposti, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, della quale aveva avuto conoscenza solo nel 2017 in corso di giudizio. Deduceva vizi di notifica, prescrizione dei crediti e difetto di motivazione su interessi, aggi e sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibili i ricorsi, ritenendo non tempestivamente impugnata la comunicazione preventiva, notificata anteriormente all’intimazione. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello: rilevava che l’ufficiale giudiziario non aveva svolto le ricerche sull’effettiva reperibilità del contribuente, residente da anni nel comune; dichiarava quindi estinti per prescrizione i crediti per imposte dal 1997 al 2006 e, per la tassa sui rifiuti, fino al 2011, confermando invece il termine decennale per IVA, IRPEF e IRAP dal 2007 al 2011. Proponevano distinti ricorsi l’agente della riscossione e il contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso dell’agente della riscossione. Il primo motivo è ammissibile, poiché denuncia l’erronea applicazione di norme sulle notificazioni e non una questione di fatto. Nel merito, non ricorre l’ipotesi dell’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. n. 600/1973: all’indirizzo corrispondente al domicilio fiscale mancavano soltanto le persone abilitate a ricevere il plico ai sensi dell’art. 139 c.p.c., con conseguente deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso.
Il giudice del rinvio dovrà verificare se la notifica si sia perfezionata ex art. 140 c.p.c., considerando che occorre non solo l’invio della raccomandata, ma anche la relativa ricezione, come affermato da Cass. Sez. U. n. 10012/2021.
Il secondo motivo è fondato: la notifica degli atti della riscossione mediante ruolo ha effetto interruttivo della prescrizione e l’interruzione è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 9810/2023; Cass. Sez. U. n. 15661/2005). La Commissione regionale, affermata la nullità della notifica, aveva fatto decorrere la prescrizione dall’anno di maturazione delle pretese senza verificare l’eventuale corretto recapito delle cartelle e degli atti consequenziali. Entrambi i motivi sono quindi accolti, con rinvio.
Il primo motivo del contribuente è infondato: per IVA, IRPEF, IRAP e imposta di registro il credito erariale si prescrive nel termine decennale, non applicandosi l’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019; per l’IVA Cass. n. 18804/2018). La Corte costituzionale n. 85/2026 ha escluso l’illegittimità costituzionale di tale disciplina.
Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso dell’agente; il terzo è inammissibile, poiché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 15219/2007) e il diniego avrebbe dovuto essere censurato nei limiti dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c.. Il quarto è inammissibile, non essendo trascritto il contenuto delle cartelle su cui si assume il difetto di motivazione (Cass. n. 19764/2025). La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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