Omessa consegna del foglio informativo e perdita del credito per prescrizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22840 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore che lamenti di non aver potuto conoscere la data di scadenza del titolo non determina l’insorgere di una pretesa risarcitoria consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione. L’inadempimento del debitore a obblighi contrattuali che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare l’estinzione del diritto non integra il fatto costitutivo della domanda di risarcimento avente il medesimo oggetto del credito prescritto. L’art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente il comportamento doloso di occultamento del debito, e non anche le condotte meramente colpose del debitore.
Il Fatto
La società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni in favore del sottoscrittore di due buoni postali fruttiferi. Il giudice d’appello aveva accertato la violazione degli obblighi informativi gravanti sull’emittente, rilevando il difetto di prova della consegna dei fogli informativi, pur avendo riformato la statuizione relativa al credito principale, ritenuto prescritto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Con la decisione è stata richiamata e condivisa la sentenza n. 3686/2026 della medesima Sezione, che ha chiarito i confini della responsabilità dell’intermediario in caso di omessa consegna del foglio informativo.
Il principio affermato è che l’inadempimento dell’obbligo informativo, pur integrando una violazione contrattuale, non può tradursi in una pretesa risarcitoria che riproduce l’oggetto del diritto di credito estinto per prescrizione. Il creditore che non si sia attivato per far valere il proprio diritto non può riversare sul debitore le conseguenze del decorso del tempo, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2941, n. 8, c.c.
La disposizione codicistica contempla, infatti, quale causa di sospensione, esclusivamente il comportamento doloso di occultamento del debito. Ne consegue che le condotte colpose del debitore, che abbiano creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto, non sono idonee a paralizzare l’effetto estintivo della prescrizione né a fondare una domanda risarcitoria avente ad oggetto il valore del credito perduto.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda risarcitoria originaria. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state interamente compensate, in considerazione dell’assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione.
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Nota della Redazione
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