Sgravio contributivo escluso se sussiste apprendistato nei sei mesi precedenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24615 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, nell’escludere dall’esonero contributivo le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, non richiede alcuna distinzione tra le diverse tipologie di rapporto a tempo indeterminato. Il contratto di apprendistato professionalizzante, essendo qualificato dalla legge e dalla giurisprudenza come contratto di lavoro a tempo indeterminato, rientra nella previsione ostativa. Ne consegue che non spetta lo sgravio contributivo per la nuova assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, nei sei mesi precedenti, abbia avuto in corso un rapporto di apprendistato professionalizzante.
Il Fatto
L’INPS contestava a uno studio legale associato il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice, avvenuta il 14/05/2015, con la quale lo studio aveva già intrattenuto un rapporto di apprendistato professionalizzante, risolto il 05/01/2015.
Lo studio proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito, accolta dal Tribunale di Trento. La Corte d’appello di Trento confermava la decisione, ritenendo che il contratto di apprendistato non potesse essere qualificato come contratto a tempo indeterminato ai fini della disposizione agevolativa. L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pronunciandosi sull’unico motivo di ricorso, ha affermato il principio di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono sgravi contributivi, in quanto derogatorie rispetto alla generale sottoposizione agli obblighi contributivi. Tale canone, previsto dall’art. 14 preleggi, si cumula con il vincolo della interpretazione conforme al diritto eurounitario, ai sensi dell’art. 117, comma primo, Cost., essendo gli sgravi contributivi configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
La norma in esame disciplina una successione di rapporti giuridici, distinguendo tra un rapporto a quo e un rapporto ad quem. Per il rapporto finale, il legislatore prevede espressamente la regola dell’assunzione a tempo indeterminato e le eccezioni dell’apprendistato e del lavoro domestico. Per il rapporto iniziale, invece, la disposizione si limita a escludere il beneficio per i lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino occupati a tempo indeterminato, senza operare distinzioni. Il contratto di apprendistato professionalizzante, qualificato dalla giurisprudenza come rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, integra la fattispecie ostativa.
La Corte ha escluso che possa applicarsi per analogia la disciplina prevista per il rapporto ad quem, difettando la eadem ratio richiesta dall’art. 14 preleggi. L’interpretazione conforme al diritto europeo conferma tale conclusione, impedendo al datore di lavoro di cumulare gli sgravi per l’apprendistato e quelli per la successiva assunzione a tempo indeterminato del medesimo lavoratore senza soluzione di continuità. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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