Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 21491 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione non assurge a domanda autonoma e, in assenza di espressa indicazione legislativa, la correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. Il rimedio è applicabile alle pronunce di legittimità ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non configura alcuna soccombenza, neppure se la controparte si oppone alla rettifica: nessuna statuizione sulle spese è quindi dovuta.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte respingeva il ricorso del contribuente e lo condannava alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il difensore della parte vittoriosa aveva chiesto, nelle memorie, la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., ma su tale istanza il provvedimento non si era pronunciato.

L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo di emendare l’ordinanza nella parte in cui aveva omesso di disporre la distrazione. Il contribuente non ha svolto attività difensiva e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rimedio esperibile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese. La Corte rileva che dalle conclusioni delle memorie emergeva la richiesta di distrazione e che, per mero lapsus calami, essa non era stata disposta.

Il Collegio richiama l’indirizzo ormai costante secondo cui, in mancanza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, non dagli ordinari mezzi d’impugnazione. La richiesta di distrazione, invero, non costituisce domanda autonoma, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010.

La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Essa salvaguarda inoltre il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.

Il rimedio è applicabile anche alle pronunce della Corte ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., sicché si deve disporre la correzione, con l’aggiunta della clausola di distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza emendata.

Quanto alle spese, la Corte osserva che il procedimento di correzione presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in una situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto d’interessi già regolato dal provvedimento da emendare. Non può dunque configurarsi alcuna soccombenza, neppure se la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024. L’ordinanza va annotata sull’originale del provvedimento corretto ai sensi dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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