Contratti a termine e cessione d’azienda in amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33072 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga prevista dall’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 al divieto di superamento del limite massimo di durata cumulativa dei contratti per attività stagionali presuppone che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega normativa, elenchi specificamente le attività stagionali; il mero rinvio alla disciplina generale non è sufficiente. Nel concetto di attività stagionale rientrano solo le attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo limitato a una stagione, non le fluttuazioni di mercato o le punte di stagionalità. In caso di trasferimento d’azienda in amministrazione straordinaria, l’azione di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria in via solidale nei confronti della società in a.s. spetta in via esclusiva al giudice concorsuale, con conseguente improseguibilità della domanda davanti al giudice del lavoro.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della compagnia aerea in forza di numerosi contratti a tempo determinato succedutisi dal 2009. Adito il Tribunale, questi otteneva l’accertamento dell’illegittimità del termine e la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della cedente al pagamento dell’indennità risarcitoria e riconoscimento della responsabilità solidale della cessionaria, società nel frattempo posta in amministrazione straordinaria.
La Corte d’appello respingeva gli appelli riuniti delle due società, confermando il superamento del termine massimo fissato dalla contrattazione collettiva, l’inapplicabilità della deroga per le attività stagionali, l’operatività dell’art. 2112 cod. civ. e la solidarietà delle obbligazioni. Le società ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del limite di durata dei contratti a termine. Nel giudizio di appello non era più in discussione la deroga al termine di trentasei mesi previsto dall’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, elevato a quarantaquattro mesi dalle parti collettive. Il superamento di tale termine più lungo aveva fondato la declaratoria di illegittimità.
Le società sostenevano che, trattandosi di attività stagionali, nessun termine sarebbe stato operante. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 5064/2023) secondo cui la deroga del comma 4-ter presuppone che la contrattazione collettiva elenchi specificamente le attività stagionali. Nella specie l’art. 30 del c.c.n.l. applicabile conteneva un rinvio tautologico alla disciplina generale, attribuendo alla normale attività d’impresa una generica connotazione di stagionalità.
La Corte ribadisce (Cass. n. 2764/2024, n. 31755/2023, n. 9243/2023) che nel concetto di attività stagionale rientrano solo situazioni collegate ad attività preordinate a un espletamento temporaneo limitato a una stagione, e non le esigenze di intensificazione determinate da maggiori richieste di mercato, che appartengono alle punte di stagionalità.
Sul trasferimento d’azienda, la Corte conferma che l’art. 2112 cod. civ. non è precluso dalla circostanza che il rapporto non fosse operante al momento del trasferimento: l’accertamento giudiziale con efficacia ex tunc dell’illegittima apposizione del termine fa sorgere il diritto alla reintegrazione presso il cessionario (Cass. n. 9318/2021). Quanto all’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, la Corte conferma l’interpretazione conforme al diritto UE (Corte di giustizia, 11 giugno 2009, causa C-561/07): gli accordi sindacali, nell’ambito di procedure di insolvenza, non possono disporre dell’occupazione preesistente.
È invece fondato il motivo sulla condanna solidale del cessionario in amministrazione straordinaria. La questione riguarda un credito risarcitorio azionato nei confronti di una procedura concorsuale, che devolve la cognizione in via esclusiva al giudice delegato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Il discrimine tra giudice del lavoro e giudice del fallimento distingue le controversie sullo status del lavoratore da quelle di accertamento dei crediti in funzione del concorso. La domanda solidale nei confronti della società in a.s. è pertanto improseguibile nel giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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