Avviso bonario e interruzione della prescrizione: rilascio dell’avviso di giacenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19480 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso bonario, quale atto di costituzione in mora del debitore finalizzato all’interruzione della prescrizione, non è soggetto alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari o equiparati. Inviato con raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, si presume giunto a destinazione sulla base del rilascio dell’avviso di giacenza. La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, senza che rilevi il decorso dei dieci giorni dalla giacenza. Ove il destinatario contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione, ma deve verificare l’esito della spedizione sulla base delle risultanze dell’avviso e di ogni altro mezzo di prova utile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania aveva rigettato l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo alla Gestione separata per l’anno 2010, azionato con avviso di addebito. Il giudice territoriale aveva ritenuto che l’avviso bonario del 22 giugno 2016, inviato a mezzo raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, si fosse perfezionato solo decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza (14 luglio 2016), oltre il termine quinquennale di prescrizione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 890 del 1982 e degli artt. 1335 e 2935 cod. civ., sostenendo che l’efficacia interruttiva si era verificata già al rilascio dell’avviso di giacenza (4 luglio 2016).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, superando la tesi dell’INPS basata sull’applicazione della disciplina della notificazione degli atti impositivi. Ha chiarito che l’atto di costituzione in mora, quale l’avviso bonario, per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione deve essere diretto al legittimo destinatario ma non richiede particolari modalità di trasmissione. L’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, da cui può desumersi la presunzione di arrivo a destinazione, in considerazione dei doveri che la raccomandata impone al servizio postale.
La decisione si fonda sul principio secondo cui la presunzione di conoscenza degli atti recettizi in forma scritta, giunti all’indirizzo del destinatario, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma (cfr. Cass. n. 36397 del 2022). Tale momento, nel caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale e non già con il momento del ritiro della missiva, né con il decorso di dieci giorni dal rilascio (cfr. Cass. n. 29237 del 2017; Cass. nn. 15397 del 2023 e 34212 del 2021). Quest’ultimo termine rileva invece per la diversa ipotesi della notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati a mezzo posta (cfr. Cass. n. 10131 del 2020; Cass. ord. n. 8895 del 2022; Cass. n. 21847 del 2025).
La Corte ha precisato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, ciò che rileva è che il creditore esterni in forma scritta la pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato, ossia nella sua sfera di dominio e controllo (cfr. Cass. n. 27412 del 2021). Resta fermo che, in caso di contestazione della ricezione, il giudice deve verificare l’esito della spedizione sulla base delle risultanze dell’avviso di giacenza e di ogni altro mezzo di prova utile.
Nel caso di specie, l’avviso di giacenza era stato rilasciato il 4 luglio 2016, mentre il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal 6 luglio 2011: l’atto interruttivo è quindi pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario prima del compimento del quinquennio. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per nuova valutazione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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