Contratti a termine artistici computano periodi pregressi nel limite 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3471 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi vanno computati anche i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. e), legge n. 230/1962, nonché quelli stipulati prima dell’introduzione del comma 4-bis dell’art. 5, d.lgs. n. 368/2001. La distinzione tra rapporti anteriori e successivi all’entrata in vigore della disciplina non giustifica l’esclusione dei primi dal computo, poiché oggetto di verifica non è la legittimità del termine all’epoca apposto, ma la abusiva reiterazione della successione contrattuale. Il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 43, legge n. 247/2007 non opera quale “periodo franco” sottratto al conteggio quando l’abuso prosegua dopo la sua scadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, orchestrale assunto con plurimi contratti a tempo determinato a partire dal 1997 presso un ente teatrale regionale, agiva in giudizio per accertare l’illegittimità delle clausole appositive del termine stipulate per un quindicennio, per superamento del limite assunzionale e del termine di trentasei mesi, chiedendo la conversione del rapporto, la stabilizzazione, le differenze retributive e il risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 per superamento del limite complessivo e condannando l’ente al risarcimento parametrato a sei mensilità. La Corte d’appello, in riforma, rigettava le domande, escludendo il superamento del limite per non essere computabili i periodi lavorati tra il 1997 e il 2001, sottoposti al regime della legge n. 230/1962, né quelli ricompresi nel periodo transitorio. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censura la mancata valutazione dei contratti intercorsi tra il 1997 e il 2001, è fondato. La Corte rileva che l’esclusione dei periodi anteriori al 2001 non trova fondamento di ordine sistematico: non si tratta di valutare la legittimità dei termini apposti all’epoca della stipula ai sensi della legge n. 230/1962, bensì la legittimità del superamento del termine massimo in caso di successione di contratti.
La direttiva 1999/70/CE impone di prevenire l’abusiva reiterazione: oggetto di scrutinio non è la condizione legittimante la clausola di apposizione del termine, ma la successione contrattuale. La conclusione è coerente con il principio secondo cui, ai fini della verifica del limite di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti stipulati prima dell’introduzione del comma 4-bis, poiché il comma 43 dell’art. 1 li attrae nel conteggio della durata complessiva (Cass. n. 24847 del 2022).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile in via assorbente, non risultando dalla sentenza gravata alcun appello incidentale sull’esclusione, operata in primo grado, del computo dei contratti stipulati nel periodo transitorio. La Corte ribadisce che la sola natura artistica dell’attività non integra di per sé una ragione obiettiva, dovendosi interpretare tale requisito in termini rigorosi e restrittivi, secondo le sentenze Sciotto e Milkova della Corte di giustizia UE.
La sentenza è dunque cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte dichiara la violazione del comma 4-bis e condanna l’ente al pagamento di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, con rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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